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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Finanze 02/01/1998, n. 28
D. Min. Finanze 02/01/1998, n. 28
D. Min. Finanze 02/01/1998, n. 28
- Errata corrige pubblicata in G.U. del 24/09/1998
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PremessaIl Ministro delle finanze Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione del catasto dei fabbricati e le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala; Visto il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, che disciplina l'accertamento generale dei fabbricati urbani, riv |
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Titolo I - Catasto dei fabbricati |
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Capo I - Contenuti dell'inventario |
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Art. 1. - Catasto dei fabbricati1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale. 2. Il minimo modulo inventariale è l'uni |
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Art. 2. - Unità immobiliare1. L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si |
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Art. 3. - Immobili oggetto di censimento1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2. 2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili: |
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Art. 4. - Identificazione catastale1. A ciascuna unità immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione, è attribuito un identificativo catastale. |
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Capo II - Conservazione del catasto dei fabbricati |
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Art. 5. - Norme generali di conservazione1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il |
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Art. 6. - Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria1. Ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: a) le costruzioni realizzate in aderenza a fab |
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Art. 7. - Modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle unità immobiliari urbane |
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Art. 9. - Mutazioni soggettive ed oggettive delle unità immobiliari iscritte d'ufficio1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso, anche solo parziale, di una unità immobiliare iscritta d'ufficio al catasto dei fabbricati ai |
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Art. 10. - Accesso alla proprietà privata1. Per le operazioni di formazione e di conservazione del catasto dei fabbricati, i funzionari degli uffici del territorio, espressamente delegati e muniti di s |
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Titolo II - Cartografia catastale |
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Capo I - Requisiti di base, contenuti informativi e valenza della cartografia catastale |
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Art. 11. - Requisiti di base della cartografia1. La cartografia è costituita da un archivio informatizzato e presenta i requisiti di essere: |
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Art. 12. - Contenuti tematici della cartografia1. Nella cartografia sono rappresentati i seguenti tematismi informativi: a) vertici di riferimento |
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Art. 13. - Tematismo del possesso o della proprietà1. La cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento quello della geometria dei possessi o delle proprietà. 2. L'eleme |
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Art. 14. - Tematismo della potenzialità produttiva del suolo1. Nella cartografia sono rappresentate le informazioni relative al tematismo della potenzialità produttiva dei suoli, previsto dall'articolo 2, comma 1-sexies |
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Art. 15. - Struttura logica dell'archivio informatizzato di cartografia1. La struttura logica degli archivi informatizzati della cartografia è costituita da diversi livelli logici, ovvero da categorie omogenee di elementi informativi. Detti livelli concernono: |
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Art. 16. - Contenuti informativi della cartografia1. I contenuti informativi della cartografia sono di natura metrica, cronologica, qualitativa e amministrativa. 2. Le informazioni di natura metrica r |
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Art. 17 - Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla elaborazione dei dati presenti nel relativo archivio informatizzato, conserva i contenuti informativi ed i s |
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Art. 18. - Valenza documentale della cartografia1. Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 6 |
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Capo II - Rete di inquadramento del rilievo |
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Art. 19. - Punti fiduciali1. Il punto fiduciale è un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti geometrici di aggior |
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Art. 20. - Maglia primaria dei punti fiduciali1. La maglia primaria dei punti fiduciali è costituita da vertici aventi densità territoriale di un punto ogni mille ettari, determinati con riferimento alla rete dell'istituto geografico militare. 2. I vertici della maglia sono conservati dal dipartimento del territorio. Per la loro individuazione sul territorio e la loro conservazione, si applicano le disposizioni previste dalla L. 2 febbraio 1960, n. 68, con |
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Art. 21. - Maglia secondaria dei punti fiduciali1. La maglia secondaria viene definita con una densità di un vertice ogni venticinque ettari. I vertici della maglia sono individuati con metodologie di rilievo e con le precisioni intrinseche di cui al comma 3, differenziate in funzione dell'urbanizzazione e della morfologia del territorio. 2. I vertici della maglia secondaria possono essere integrati o agg |
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Capo III - Produzione e adeguamento della cartografia catastale |
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Art. 22. - Disciplina dei lavori topografici e cartografici1. Il rilevamento topografico e la formazione della cartografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti. 2. La cartogr |
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Art. 23. - Rappresentazione cartografica1. La cartografia catastale è rappresentata in fogli di mappa. |
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Art. 24. - Precisioni plano-altimetriche della mappa1. Le precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione. 2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche: a) le coordinate (N'p, E'p) di un punto P del terreno memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso punto (N p, E p) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente precise e riferite ai vertici d |
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Capo IV - Aggiornamento della cartografia catastale |
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Art. 25. - Norme di conservazione1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini dell'aggiornamento delle mappe catastali eseguito d'ufficio o proposto dall'utenza tec |
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Titolo III - Norme transitorie |
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Art. 26 - Formazione del catasto dei fabbricati1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della formazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano. 2. La formazione del catasto fabbricati è avviata, anche a mezzo di rilievi aereofotografici, a cura del dipartimento del territorio e completata a cura della parte, con l |
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Art. 27. - Conservazione del catasto dei fabbricati1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costr |
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Art. 28 - Specifiche tecniche della cartografia1. Fino al completamento delle operazioni di adeguamento degli atti censuari del catasto terreni e della cartografia alla disciplina prevista dall'articolo 2, c |
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