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D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 26/06/2023

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.
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Premessa

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Articolo unico - Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
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Allegato

 

«Allegato II - Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1

(articolo 9, comma 1)

 

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

 

Materiali e componenti

Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione

Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati

Piombo come elemento di lega

1 a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenenti, in peso, al massimo lo 0,35% di piombo

 

 

1 b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, al massimo lo 0,35% di piombo

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio

 

2 a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, al massimo il 2% di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005

 

2 b). Alluminio contenente, in peso, al massimo l'1,5% di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008

 

2 c) i). Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio

 

2 c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo [2]

[1]

 

3. Leghe di rame contenenti al massimo il 4% di piombo in peso

[3]

 

4 a). Cuscinetti e pistoni

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008

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