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Circ. Ag. Entrate 01/07/2019, n. 16/E

Nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all’allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
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1. Premessa

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018, in seguito denominata “Legge”), con riferimento al tema specifico del classamento catastale dei beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, ha introdotto sostanziali modifiche al pregresso quadro normativo generale di riferimento.

In particolare, l’articolo 1, comma 578, della Legge (in seguito denominato “Comma 578”) stabilisce nuovi criteri di attribuzione della categoria catastale per specifiche tipologie di beni immobili ubicati nei suddetti porti, quali le banchine e le are

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2. Le novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205


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2.1 Gli immobili ubicati nei porti di rilevanza nazionale ed internazionale da censire nella categoria E/1

Il Comma 578 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all’allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell’articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994”.

La disposizione sopra richiamata individua espressamente l’ambito di applicazione dei nuovi criteri di classamento, circoscrivendolo - con riferimento alla natura e alla destinazione d’uso degli immobili - alle banchine e alle aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali N4 e alle connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, ai depositi strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, nonché alle banchine e alle aree scoperte adibite al servizio passeggeri anche dei crocieristi e - con riferimento all’ubicazione - agli immobili siti nei soli porti di rilevanza nazionale ed internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, elencati nell’Allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Attesa la natura demaniale dei porti N5, la disposizione in esame prevede, altresì, ch

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2.2 Le variazioni catastali finalizzate alla revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla categoria E/1

L’innovazione introdotta dal Comma 578 determina un diverso riferimento nei criteri di classamento tra le unità immobiliari indicate nello stesso comma già iscritte in catasto, per le quali l’attribuzione della categoria è stata definita tenendo conto che nelle “unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 … non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale” N11, e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione per mutazioni nello stato, per le quali, a far data dal 1° gennaio 2020, è prevista, ai sensi del richiamato Comma 578, l’attribuzione della categoria catastale E/1.

Come accennato in premessa, il legislatore ha previsto, al Comma 579, che “Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al med

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2.3 Le dichiarazioni di cui all’articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (cosiddette nuove costruzioni), presentate nel corso del 2019

Il Comma 580 dispone che “Per le dichiarazioni di cui all’articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d’ufficio l’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d’ufficio dall’Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020”.

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2.4 Decorrenza fiscale delle rendite catastali determinate secondo i nuovi criteri di classamento

Il Comma 578 dispone espressamente che i nuovi criteri di classamento degli immobili ivi indicati decorrono dal 1° gennaio 2020.

Sebbene il successivo Comma 579 preveda la possibilità di presentare atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al Comma 578, sin dal 1° gennaio 2019, lo stesso Comma 579 stabilisce al contempo che le rendite catastali rideterminate in seguito a detta revisione hanno comunque effetto dal 1° gennaio 2020.

Da quanto sopra emerge chiaramente la volontà del legislatore di salvaguardare i previgenti criteri di classamento, e la connessa fiscalità, degli immobili in parola, anche per tutto l’anno 2019; volontà che, peraltro, trova ulteriore conferma nelle previsioni di cui al Comma 580 laddove si dispone che “Per le dichiarazioni di cui all’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578”.

Ne consegue che anche per

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2.5 Effetti prodotti dalle dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell’art. 20 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, presentate nel corso del 2019

La salvaguardia fino a tutto il 2019 dei previgenti criteri di classamento e della connessa fiscalità degli immobili di cui al Comma 578 comporta effetti del tutto specifici per le dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 (cosiddette mutazioni nello stato delle unità immobiliari già censite), presentate nel corso del 2019.

In primo luogo, occorre evidenziare l’incompatibilità di una dichiarazione ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 contestuale - ossia resa nel medesimo atto di aggiornamento Docfa - ad una dichiarazione ex Comma 579 (finalizzata alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al Comma 578).

La ragione di tale incompatibilità risulta evidente laddove si consideri che la presentazione di una dichiarazione “contestuale” non consente di distinguere, nella banca dati catastale, lo stadio relativo alla variazione nello stato dell’unità immobiliare già censita (ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939), occorsa nel 2019, dallo stadio relativo alla revisione del classamento (ex Comma 579). Tale circostanza impedisce l’individuazione dei corretti riferimenti catastali - in primis, il classamento e la rendita - delle unità immobiliari (di cui al menzionato Comma 578) derivate dalla mutazione dello stato dell’unità immobiliare già censita, che devono essere definiti secondo i previgenti criteri di cui all’art. 2, commi 40 e s

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3. Disposizioni finali

A far data dal 3 luglio 2019, gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere predisposti con la nuova versione 4.00.5 della procedura Docfa, resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle relative istruzioni e allo schema di dichiarazione da rendere (laddove richiesto) ai sensi dell&rsq

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4. Allegato

Sintesi dei criteri di classamento applicabili nel corso del 2019 e degli effetti prodotti dalle dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell’art. 20 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, presentate nel corso del 2019.


Criteri di classamento applicabili per le dichiarazioni di nuova costruzione

rese ai sensi dell’art. 28 del R.D.L. n. 652 del 1939




Schema n. 1


Per le dichiarazioni di nuova costruzione presentate nel corso del 2019 si applicano i previgenti criteri di classamento di cui all’art. 2, commi 40 e seguenti, del D.L. n. 262 del 2006, al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007, nonché alle indicazioni di prassi di cui alle Circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del Territorio.

Resta comunque ferma la possibilità, da parte degli intestatari catastali, ovvero dei concessionari, di presentare una successiva dichiarazione di variazione per la revisione del classamento, ai sensi del Comma 579 (dichiarazione di variazione che può essere presentata nel corso del 2019, ma anche successivamente, sempreché non sia già intervenuta la revisione del classamento d’ufficio ai sensi del Comma 580).

Laddove gli intestatari catastali, ovvero i concessionari, non si siano avvalsi della possibilità di presentare una revisione del classamento ai sensi del Comma 579, gli Uffici Provinciali-Territorio competenti dell’Agenzia prov

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