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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 09/06/2021, n. 80
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In vigore dal 10/06/2021.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D. Leg.vo 13/12/2023, n. 222
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.P.R. 24/06/2022, n. 81
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- L. 06/08/2021, n. 113 (Legge di conversione). In vigore dal 08/08/2021.
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Premessa |
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TITOLO I - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
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Capo I - MODALITÀ SPECIALI PER IL RECLUTAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ FUNZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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Art. 1. - Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche1. Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo è oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate. N20 2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro, da impiegare per l’attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro, e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta, ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 'Assistenza tecnica a livello centrale e locale', i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all’assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell’Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi. N28 3. Al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. N1 3-bis. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, |
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Art. 1-bis - Misure urgenti per l’attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura1. - 6. Omissis 7. La misura massima del 15 per cento di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR. |
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Art. 2. - Art. 2-bis. Omissis
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Art. 3. - Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito1. All’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente». N1 2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità. 3. All’articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. 1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una q |
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Art. 3-bis - Omissis
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Art. 3-ter - Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali1. |
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Art. 3-quater - Art. 5 Omissis
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Art. 6. - Piano integrato di attività e organizzazione1. N33 Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. N1 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; N3 b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale; N3 c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo |
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Art. 6-bis - Omissis
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Capo II - Omissis
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TITOLO II - MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL’AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR |
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Capo I - TRANSIZIONE DIGITALE |
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Art. 10 - Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del PNRR per l’innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell’ambito del PNRR, fornendo adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l’anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l’anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decr |
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Capo II - MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA ORDINARIA E AMMINISTRATIVA |
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Art. 11. - Addetti all'ufficio per il processo1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a). Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l’espressione “Giustizia amministrativa”, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo |
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Art. 12 - Art. 15 Omissis
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Art. 16 - Attività di formazione1. Il Ministero della giustizia assicura l’informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinato all’ufficio per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione speci |
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Art. 16-bis - Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, |
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Art. 17. - Monitoraggio dell’impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell’arretrato1. N29 2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l’indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere. N1 3. Il personale addetto all’ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell’arretrato, ove necessario anche in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall’Amministrazione. N1 4. Le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. 5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 11, comma 1, del presente decreto, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrati |
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Art. 17-bis - Omissis
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Art. 17-ter - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 |
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Art. 17-quater - Principio di parità di genere |
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TITOLO II-bis - MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT |
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Art. 17-quinquies - Omissis
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Art. 17-sexies - Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico1. Per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è ar |
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Art. 17-septies - Omissis
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Art. 17-octies - Misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale1. All’articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al primo periodo, le parole: “e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario” e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l’ordinamento di appartenenza. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario”. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità. 3. N34 Per l’attuazione del comma 2, il Ministero de |
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Art. 17-novies - Inviato speciale per il cambiamento climatico1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. N38 2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicu |
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Art. 17-decies - Consiglio di amministrazione dell’ENEA1. Al |
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Art. 17-undecies - Regime transitorio in materia di VIA1. L’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L’articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla compete |
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Art. 17-duodecies - Art. 17-terdecies Omissis
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Art. 18. - Disposizioni finanziarie1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, |
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Art. 18-bis - Clausola di salvaguardia |
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Art. 19. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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ALLEGATO I - ALLEGATO IV Omissis
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ALLEGATO IV-BIS (Articolo 17-octies, comma 3) |
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ALLEGATO IV-TER (Articolo 17-octies, comma 4)
TABELLA 2
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