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Deliberaz. G.R. Piemonte 30/01/2012, n. 6-3315

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.
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[Premessa]




A relazione del Vicepresidente Cavallera e degli Assessori Casoni, Giordano, Sacchetto:

Con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”; le stesse sono entrate in vigore il 3 ottobre 2010, con ciò ponendo la Regione nelle condizioni di adottare i provvedimenti necessari a tutelare i territori piemontesi di pregio, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari, tra le quali non vanno sottaciute ma evidenziate in particolare quelle estetiche, naturalistiche ed agricole.

Le suddette Linee guida stabiliscono infatti le condizioni per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e determinano, tra l’altro, i criteri e le condizioni sulla base dei quali le Regioni possono individuare le aree e i siti non idonei all’installazione per ciascuna fonte di specifiche tipologie di impianto, anche articolate per soglie di potenza e per taglie di impianto.

Ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, secondo quanto disposto al paragrafo 17 e con atti di tipo programmatorio o pianificatorio con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (c.d. burden sharing).

Più specificamente le Regioni sono chiamate a “conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili” attraverso atti di programmazione congruenti con la quota di burden sharing loro assegnata ai sensi della legge 244/2007, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. “Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni - prosegue il testo del decreto ministeriale - nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole.” (paragrafo 17.2).

Nelle more dell’emanazione del decreto di assegnazione della relativa quota di burden sharing le Regioni possono, tuttavi

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ALLEGATO


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AREE INIDONEE

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all’installazione di impianti a biogas e a biomassa

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1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 R (Codice dei beni cu

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1.1 Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO

I siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO e le relative zone tampone, sono inidonei all’ubicazione di impianti alimentati da biomasse, per qualsiasi tipo di filiera e potenza.

Specificatamen

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1.2 Siti UNESCO - candidature in atto - Core Zone

Le aree interessate dai progetti di candidatura a siti UNESCO - core zone - sono inidonee all’installazione di impianti a biomassa e biogas di dimensione media (potenza compresa tra 1000 e 5000 kW) e grande (Potenza > 5000 kW).

Limiti individuati al fine di tutelare la percezione visiva dei luoghi, in sintonia con quanto indicat

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1.3 Beni culturali

Sono inidonei all’ubicazione di impianti alimentati da biomasse e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza le aree oggetto di tutela dei beni di cui all’

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1.4 Beni paesaggistici

Sono inidonee all’ubicazione di impianti alimentati da biomasse e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza le aree individuate ai sensi dell’articolo 136, del d.lgs. 42/2004, comma 1 lettera a) “cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singol

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1.5 Vette e crinali montani e pedemontani

In conformità a quanto indicato all’art. 13 del Piano Paesaggistico Regionale, a salvaguardia dei paesaggi e dei coni visuali a quest

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1.6 Tenimenti dell’Ordine Mauriziano

Sono inidonee all’installazione di impianti a biomassa e a biogas di dimensione media (potenza compresa tra 100

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1.7 Beni culturali ambientali

Sono inidonee all’installazione di impianti a biomassa e biogas di dimensione piccola (potenza

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2. AMBIENTE E AREE PROTETTE


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2.1 Comuni ricadenti nella Zona di Piano del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria

La Giunta regionale, con le deliberazioni 11 novembre 2002, n. 14-7623 e 28 giugno 2004, n. 19-12878, in attuazione di quanto previsto dalla l.r. 43/2000 e dal quadro normativo europeo e nazionale vigente, ha operato la zonizzazione del territorio regionale ai fini del risanamento della qualità dell’aria, individuando la Zona di Piano e la Zona di MantenimentoN7. L’estensione delle due zone individuate è tale da coprire l’intero territorio regionale.

L’Allegato 2 alla deliberazione 11 novembre 2002, n. 14-7623, individua i criteri per la definizione degli interventi in relazione alle criticità territoriali relative al rispetto degli standards fissati dalla normativa europea in tema di qualità dell’aria. Per quanto riguarda i Comuni in “Zona di Piano” la sopraccitata deliberazione prevede che le Province “valutino le domande di autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi ed infrastrutture con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo e fermo restando l’obbligo dell’applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie emergenti”. Per quanto riguarda la Zona di mantenimento la deliberazione 28 giugno 2004, n. 19-12878 prevede l’o

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2.2 Aree con elevato carico azotato (> 50 kg/ha/a)

In alcuni areali piemontesi l’eccesso di composti azotati, dovuti ad un elevato carico zootecnico o ad una non corretta gestione dei fertilizzanti di sintesi, è uno dei fattori di rischio di contaminazione delle risorse idriche. La carta delle zone suscettibili (ottenuta dall’incrocio della carta del surplus azotato con i territori che presentano caratteristiche intrinseche di vulnerabilità), descritta nell’allegato tecnico alla deliberazione della Giunta regionale n. 26-4755 del 4 dicembre 2006,

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3. AREE AGRICOLE IMPIANTI A BIOMASSA - FILIERA LIGNO-CELLULOSICA E IMPIANTI A BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI


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3.1 Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico

In considerazione della strategicità degli interventi tesi a ridurre l’utilizzo di acqua in agricoltura e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi dedicati, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola, irrigati con impianti irrigui a basso co

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3.2 Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d’uso agricola e naturale, nonché ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo

Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d’uso, sono inidonei all’installazione di impianti con potenza elettrica superiore o uguale a 1 MW i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo.

Ai fini dell’attuazione, lo strumento cartografico di riferimento da utilizzare per l’individuazione della classe di capacità d’uso dei suoli è quello adottato con deliberazione della Giunta regi

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IMPIANTI A BIOMASSA - FILIERA DEL BIOGAS


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3.3 Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico

In considerazione della strategicità degli interventi tesi a ridurre l’utilizzo di acqua in agricoltura e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi dedicati, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola, irrigati con impianti irrigui a basso co

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3.4 Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d’uso agricola e naturale, nonché ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo

Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d’uso, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo sono inidonei all’installazione di impianti a biogas con potenza elettrica superiore o uguale a 250 kW che utilizzino una superficie di terreno classificato dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale superiore a 1,5 ettari.

Ai fini dell’attuazione, lo strumento cartografico di riferimento da utilizzare per l’individuazione della classe di

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3.5 Comuni ad elevato carico zootecnico

Al fine di mitigare gli impatti negativi sulle coltivazioni dedicate alla filiera zootecnica e sulla disponibilità dei terreni agricoli con particolare riferimento alle distorsioni provocate nel mercato degli affitti, il territorio dei comuni individuati nell’ “Elenco dei comuni ad alto carico zootecnico” N17 è inidoneo all’installazione di impianti a biogas con potenza elettrica superiore a 250 kW che utilizzino in prevalenza (>50% in peso) prodotti agricoli da colture dedicate.

I comuni ad elevato carico zootecnico sono selezionati tra i comuni di pianura del territorio piemontes

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4. AREE FORESTALI E AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO


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4.1 Aree forestali

Nell’ambito della superficie forestale (circa 923.000 ettari, dei quali 875.000 boschi e 48.000 ettari di arboricoltura da legno, secondo i dati del progetto di Pianificazione Forestale Territoriale realizzato negli anni 1999-2004 su tutto il territorio), sono identificate come non idonee all’installazione di impianti a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas, le seguenti aree.


1. Popolamenti forestali per la raccolta dei semi (boschi da seme)

Si tratta di aree strategiche per la conservazione delle risorse genetiche forestali e più in generale per la tutela della biodiversità in situ, nelle quali è possibile raccogliere frutti, semi o parti di piante da destinare alla produzione di materiale di moltiplicazione forestale certificato per rimboschimenti, arboricoltura da legno, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica.

Il primo elenco

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4.2 Aree in dissesto idraulico e idrogeologico

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti in questione le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree comprese all’interno della fascia fluviale A e B, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;

- le aree caratterizzate da frane attive e quiescenti (Fa, Fq);

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AREE DI ATTENZIONE

Sono indicate di seguito le tipologie di aree che, essendo soggette a tutela dell’ambiente, del

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Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica

Le aree di seguito richiamate, soggette a dispositivi di tutela paesaggistica, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti alimentati da biomasse e biogas di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti.

L’installazione di impianti a biomassa e biogas nelle aree di seguito indicate sarà possibile assicurandone il mascheramento, la mitigazione e la qualificazione architettonica dei manufatti in progetto, a tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l’apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all’individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazio

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Aree di attenzione di rilevanza ambientale


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Aree naturali protette, nonché Siti di importanza comunitaria nell’ambito della Rete Natura 2000, SIC - ZPS

I Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale, costituenti la Rete Natura 2000, ed individuati ai sensi della Direttiva Habitat e delle Direttiva Uccelli, risultano ess

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Comuni ricadenti nella Zona di Piano del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria

Sono classificati “Aree di attenzione” i territori dei comuni appartenenti alla Zona di Piano nel caso in cui gli impianti che si intendono localizzare non rispettino i pertinenti requisiti minimi prestazionali di seguito indicati. Tali impianti devono integrare l’istanza di autorizzazione con uno studio che evidenzi l’applicazione delle migliori tecniche disponibili, al fine di contenere l’impatto emissivo dell’impianto, e con una valutazione che dimostri il conseguimento, a seguito dell’intervento proposto, di un “bilancio ambientale positivo”.

Requisiti minimi:

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Comuni ricadenti nella Zona di Mantenimento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria

Sono classificati “Aree di attenzione” i territori dei comuni appartenenti alla Zona di Mantenimento nel caso in cui gli impianti che si intendono localizzare non rispettino i pertinenti requisiti minimi prestazionali di seguito indicati. Tali impianti devono integrare l’istanza di autorizzazione con uno studio che evidenzi l’applicazione delle migliori tecniche disponibili al fine di contenere l’impatto emissivo dell’impianto e preservare la qualità dell’aria ambiente.

Requisiti minimi:

Filiera lign

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Aree ad alta criticità idrica

Nella carta di classificazione dei principali sottobacini piemontesi (aree idrografiche secondo il PTA) valutati sulla base delle criticità quantitative, si è indicato, per ciascuno di essi, un livello di criticità (esplicitato in termini di differenza tra volumi idrici disponibili nei corsi d’acqua e quelli concessi per i diversi utilizzi della risorsa), indotta prevalentemente dai prelievi irrigui che non hanno generalmente restituzioni puntuali, tenendo conto anche delle caratteristiche specifiche di disponibilità teorica naturale dei corsi d’acqua, secondo le seguenti classi.

- Criticità alta: l’impatto dei prelievi è alto e il corso d’acqua soffre mediamente sia in termini di volumi

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Aree di attenzione di rilevanza agricola


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Aree agricole destinate alla produzione di vini D.O.C.G. e D.O.C..

Le aree agricole destinate alla produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estens

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Aree agricole destinate a produzioni agricole ed agroalimentari di pregio: riso D.O.P. “Riso di Baraggia biellese e vercellese”, “Castagna Cuneo” I.G.P., “Nocciola Piemonte” I.G.P., “Marrone della Val di Susa” I.G.P., “Fagiolo di Cuneo” I.G.P, Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.)

Le aree agricole destinate alla produzione dei prodotti D.O.P. e I.G.P. “Riso di Baraggia biellese e vercellese”, “Castagna Cuneo”, “Nocciola Piemonte”, “Marrone della Val di Susa” e “Fagiolo di Cuneo” N26 (individuate nei decreti ministeriali di

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Aree agricole destinate a alpeggi, pascoli o prati permanenti utilizzati per alimentare animali per la produzione di latte destinato alla trasformazione di: Bra (DOP), Castelmagno (DOP), Gorgonzola (DOP), Grana Padano (DOP), Murazzano (DOP), Raschera (DOP), Robiola di Roccaverano (DOP), Taleggio (DOP), Toma Piemontese (DOP)

Le aree destinate ad alpeggi, pascoli o prati permanenti utilizzati per alimentare animali per la produzione di latte destinato alla produzione dei formaggi D.O.P. Bra, Castelmagno, Gorgonzola, Grana Padano, Murazzano, Raschera, Robiola di Roccaverano, Taleggio e Toma Piemontese (individuate nei decreti ministeri

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Aree agricole destinate a peschiere, stagni e invasi utilizzati per la produzione della “Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino” (DOP)

Vista la particolarità di questo prodotto a Denominazione di Origine che per il suo allevamento necessita di apposite peschiere, stagni e invasi, nelle aree destinate alla produzione della “Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino” DOP (indivi

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Aree di attenzione relative a foreste e a problematiche di dissesto


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Foreste di protezione

Costituiscono aree di attenzione i boschi identificati con prevalente funzione di protezione all’interno dei Piani Forestali Territoriali di cui all’art. 10 della legge 10 febbraio 2009 n. 4, già redatti negli anni 2000-2004

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Aree soggette a problematiche idrogeologiche

Gli ambiti di seguito indicati, pur non compresi nelle aree di esclusione, risultano scarsamente idonee ad ospitare impianti a biomassa in considerazione della loro problematiche connesse a situazioni di rischio geologico ed idraulico, per le quali risulta necessario un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti per l’installazione degli impianti in questione.

In considerazione del livello di pericolosità che contraddistingue le aree di seguito richiamate, pur non escludendo la possibilità che in sede progettuale possano essere

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AREE NON IDONEE
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AREE DI ATTENZIONE



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