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Deliberaz. G.R. Piemonte 30/01/2012, n. 5-3314

Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
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[Premessa]




A relazione del Vicepresidente Cavallera e degli Assessori Giordano, Sacchetto:

Le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed entrate in vigore il 3 ottobre 2010, disciplinano le modalità amministrative e i criteri tecnici da applicare alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

In particolare, le suddette Linee guida dedicano la Parte III al procedimento unico di autorizzazione, soffermandosi sui contenuti minimi dell’istanza (Paragrafo 13), sull’avvio e svolgimento del procedimento (Paragrafo 14) e sui contenuti essenziali dell’autorizzazione unica (Paragrafo 15).

Il paragrafo 18.4 demanda poi alle Regioni il compito di adeguare le proprie discipline in materia alle Linee guida nazionali, disponendo che in attesa di tale adeguamento le previsioni del predetto atto nazionale si applicano ai procedimenti in corso.

Al fine di ridurre i tempi, evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, il Paragrafo 18.3 riconosce inoltre espressamente alle Regioni la possibilità di individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimen

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Allegato - Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile


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1. Finalità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 sono state pubblicate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed entrate in vigore il 3 ottobre 2010.

Tali linee guida, nel disciplinare le modalità amministrative e i criteri tecnici da applicare alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elet

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2. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione

La domanda di autorizzazione e i documenti alla stessa allegati devono essere inoltrati all’ufficio dell’Amministrazione provinciale competente al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

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3. Oneri istruttori

N1

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VALORE DELL’INTERVENTO TARIFFA ISTRUTTORIA COMPLESSIVA

fino a 10.000.000 di euro 0,03 % del valore

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4. Esame delle richieste di autorizzazione

Il procedimento unico è avviato, per le singole tecnologie di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e conseguente protocollazione delle is

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5. Valutazione del cumulo degli interventi

Il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 R recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, all’articolo 4, comma 3 prevede espressamente che, “le Regioni […] stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale”.

Da ciò consegue che, sulla base delle disposizioni citate, l’istrutt

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6. Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico ex d.lgs. 387/2003

Il procedimento unico si svolge nell’ambito della Conferenza dei servizi, secondo le modalità fissate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. R e dalle specifiche norme di settore, convocata dal Responsabile del procedimento come individuato dall’Amministrazione provinciale competente.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 183/2011, R acquisisce d’ufficio dal Comune competente il certificato di destinazione urbanistica e l’estratto dei mappali e delle norme d’uso.

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7. Poteri comunali nell’ambito del procedimento unico Il procedimento unico previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 ricomprende il permesso di costruire.

N5

Il Comune pertanto può far valere il proprio interes

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8. Compatibilità paesaggistica dell’opera

Nell’ambito dei procedimenti diretti all’autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile rivestono grandissima importanza le valutazioni inerenti la compatibilità paesaggistica dell’opera.

Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a tutela paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, parte III, è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica che dovrà essere rilasciata dall’ente competente (Regione o Comune) ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 32/2008 sulla base del parere vincolante della Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici da rendersi contestualmente all’interno della procedura della Conferenza dei Ser

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9. Specificità del procedimento unico con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale

L’autorizzazione unica prevista dall’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 si pone quale obiettivo quello di semplificare, riunendo all’interno di un unico procedimento, i procedimenti autorizzativi necessari per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

L’ordinamento giuridico piemontese vanta, fin dal 1998, un istituto del tutto analogo nell’ambito della legge regionale recante la disciplina del procedimento di valutazione d’impatto ambientale.

Infatti, ai sensi dell’articolo 13 comma 4 della l.r. 40/1998, il giudizio di compatibilità ambientale è comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto. Con tale disposizione si è inteso infatti creare un “canale unico” nel quale far confluire tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, in un’ottica di razionalizzazione ed economia procedimentale.

Per ragioni di continuità dell’ordinamento giuridico e confortati dai risultati raggiunti in oltre dieci anni di applicazione sul territorio piemontese di tale disposto normativo, non si rinvengono elementi ostativi al perpetuarsi dell’applicazione dell’articolo 13 della l.r. 40/1998, anche in ragione della sostanziale coincidenza fra il procedimento unico di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e il “canale unico” di cui

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10. Specificità del procedimento unico con riferimento al rilascio della concessione di derivazione di acqua

Al fine di consentire il raccordo tra il procedimento di concessione di derivazione di acqua di cui a

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11. Specificità del procedimento unico con riferimento al rilascio della concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche

L’articolo 1, comma 6 del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, R recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, stabilisce che tali risorse - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e dall’articolo 826 del codice civile - sono risorse minerarie.

Ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 44/2000, l’autorità competente per le funzioni amministrative relative alla ricerca e alla concessione di coltivazione delle risorse geotermiche è la Regione.

Il perme

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12. Procedimento unico e variante “automatica” allo strumento urbanistico

Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, l’autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Per tale tipologia di variante, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006, la valutazione ambientale strategica non è necessaria purché si tratti di esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di loc

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13. Misure di compensazione

Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del d.lgs. 387/2003 “l’autorizzazione non può esser subordinata, né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province”.

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14. Garanzie finanziarie

Ai sensi dell’articolo 1 quinquies del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 R (Misure urgenti in materia di energia), ai fini di contrastare le attività meramente speculative, l’istanza di autorizzazione deve essere accompagnata dall’impegno alla prestazione di congrue garanzie finanziarie (in

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15. Trasparenza amministrativa e obblighi informativi

Le Province rendono pubbliche, anche attraverso il proprio sito web, le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, dell

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Allegato 1 - Documentazione minima da allegare all’istanza di autorizzazione

L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica è corredata dalla documentazione di seguito indicata: N15

a) progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;

b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:

I. i dati generali del proponente resi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del d.p.r. 445/2000;R

II. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

III. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

IV. il piano finanziario comprensivo della stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

V. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;

c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse

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Allegato 2 - Specificazioni relative alle varianti urbanistiche

In riferimento a quanto indicato all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 comma 3, “… l’autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico …” e in considerazione dei principi e delle norme che regolano la pianificazione e la tutela del territorio, con particolare riferimento ai disposti della l.r. 56/1977 R “Uso e tutela del suolo”, ed alla sua attuazione attraverso gli strumenti urbanistici comunali, si evidenzia quanto segue.

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Allegato 3 - Protocollo per l’indagine dell’avifauna e dei chirotteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici

Il presente protocollo descrive le metodologie d’indagine che devono essere applicate per una preliminare valutazione degli impatti che gli impianti eolici potrebbero provocare

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1) Avifauna nidificante

Ci si prefigge di conoscere la composizione del popolamento ornitico che si riproduce nell’area individuata nel progetto.


- Passeriformi

Campionamento mediante punti d’ascolto (point count), con l’ausilio di registratore digitale fornito di parabola omnidirezionale, delle durata di 10 minuti da realizzarsi all’interno di un’area del raggio di 2 km dal baricentro dell’impianto, suddivisa in 10 buffer circoncentrici di 200 metri di larghezza entro i quali realizzare i rilevamenti il più possibile raggiera, evitando giornate ventose o con condizioni meteorologiche sfavorevoli:

- due uscite settimanali almeno, nel periodo inizio maggio - fine giugno;

- ad ogni uscita devono essere effettuati 7 rilievi puntiformi della durata di 10 minuti (preceduti da 5 minuti di silenzio una volta raggiunto il punto di registrazione) da distribuirsi a all’interno di ogni buffer circoncentrico lungo una p

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2) Avifauna migratrice


- Rapaci diurni

Utilizzando la metodologia visual count, dovrà essere verificato il transito di rapaci in un’area di circa 2 Km in linea d’aria intorno al sito dell’impianto in previsione, con le seguenti modalità:

- il punto di osservazione deve essere identificato da precise coordinate geografiche e deve essere cartografato con precisione - dal punto di osservazione si deve avere una buona visuale in modo da poter s

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3) Chirotteri

In funzione delle potenziali specie presenti in Piemonte, del contesto geografico e della dimensione del parco eolico in progetto, nonché della necessità di uniformare i dati raccolti con gli esiti degli altri Paesi europei (EUROBATS, 2006, Grunkorn et al

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Ricerca dei rifugi

Devono essere censiti in un intorno di 5 km dal sito del potenziale impianto, tutti i siti idonei alla nidificazione, svernamento e rifugio di specie di chirotteri.

In particolare deve essere effettuata la ricerca e l’ispezione di rifugi invernali, estivi e di swarming (= siti di accoppiamento) quali cavità sotterranee naturali e artificiali, chiese, case abbandonate, cascine, ponti, idonei alla chirotterofauna, nel raggio di 5 km dal sito di impianto eolico sia in periodo invernale che in periodo estivo. Per ogni rifugio censito si deve riportare le specie presenti e il conteggio degli individui (mediante telecamera a raggi infrarossi o termocamera, dispositivo fotografico o conteggio diretto, secondo la tipologia della colonia), con descrizione di eventuali tracce di presenza (guano, resti di pasto, ecc.) al fine di dedurre la frequentazione del sito.

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ELABORATI DA PRODURRE AL TERMINE DEI MONITORAGGI

L’elaborato finale deve riportare la descrizione della strumentazione utilizzata nei rilevamenti indicando i limiti della stessa e deve essere allegato curriculum dei professionisti coinvolti nelle indagini. Inoltre devono essere indicati nel dettaglio i rilievi effettuati, riportando per ciascun rilievo la data, la durata (comprensivo di ora di inizio e di fine del rilievo), le relative condizioni meteo, tutte le specie rilevate e le relative quantità, nonché le condizioni di rilevamento (quote di sorvolo, distanze, direzioni, attività) secondo quanto previsto nel presente protocollo.

Deve essere fornita la cartografia dell’area di studio, con i posizionamenti dei transetti di rilievo, nonché la cartografia in scala 1:5.000 riportante gli habitat rilevati e gli eventuali siti di riproduzione e/o svernamento riscontrati, distinguendo fra quelli potenziali e quelli effettivamente utilizzati dalle specie.

Deve essere fornita la lista delle specie ritrovate, lo status di protezione, lo stato biologi

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