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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 15/01/2009, n. 2

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del D. Leg.vo n. 163/2006, presentata da SEA S.r.l. - Servizio integrato di conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo, custodia e gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie del Comune di Morlupo - Importo € 170.588,00; S.A. Comune di Morlupo (RM).

Per la partecipazione ad una gara di appalto le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere alle imprese requisiti più restrittivi e rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa di s

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[Premessa]



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Considerato in fatto

In data 4 febbraio 2008 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale la SEA S.r.l. ha contestato alcuni requisiti di partecipazione economici e tecnici, indicati al punto 5 del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe, con specifico riguardo a quelli con cui si richiedeva ai concorrenti:

— di avere alle proprie dipendenze non meno di due tecnici laureati uno in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio ed uno in biologia ed entrambi iscritti da almeno dieci anni ai rispettivi ordini professionali;

— di aver assunto, esplicitamente con contratto

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Ritenuto in diritto

È principio noto in giurisprudenza quello per cui le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (Cons. Stato n. 2304/2007 e n. 5377/2006).

Alla luce di tale principio, innanzitutto, continua ad apparire irragionevole ed ingiustificata, anche dopo le modifiche apportate al bando

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Dalla redazione