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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Ambiente 04/08/1998, n. 812
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[Premessa] |
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PremessaL'art. 12 del D.L.vo n. 22/1997 Re successive modifiche e integrazioni impone a numerose categorie di operatori l'obbligo di tenere un regist |
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1) Modalità di tenuta e di compilazione del formulario:a) ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22,R il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte dell'ufficio del registro o delle camere di commercio; b) la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi. I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari; c) la stampa dei formulari da parte delle tipografie autorizzate deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M. finanze 29 novembre 1978; d) la vendita dei formulari da parte del rivenditore deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 D.M. finanze 29 novembre 1978; e) nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto dalle tipografie autorizzate di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. n. 145/1998, e deve essere sostanzialmente conforme al modello riportato negli allegati A e B al citato decreto ministeriale n. 145/1998; f) la numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della camera di commercio può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci «Ditta ........ residenza ...... codice fiscale .......... formulario dal n. ...... al n. ......» indicate nel frontespizio del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo. La parte del frontespizio relativa a «Ubicazione dell'esercizio ..........» può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario; g) tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi purché risulti visibile anche sugli altri tre; h) la dizione «serie e numero ...» riportata in alto a destra del modello uniforme di formulario individuato dal D.M. n. 145/1998 è riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata. La data da riportare a fianco dei suddetti «serie e numero» è la data di emissione cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voc |
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2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico:a) il registro di carico e scarico, deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima della vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio, invece, può essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima operazione. Per ubicazione dell'esercizio, si intende: la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti; la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all'art. 12, comma 3, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22; b) la semplificazione prevista dall'art. 1, comma 4, del D.M. n. 148/1998,non riguarda i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento o di recupero; c) nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati A-2 e B-2 al D.M. n. 148/1998) alla voce «Formulario n. ..... del ..........» devono essere riportate le seguenti informazioni: numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro; data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del D.M. n. 145/1998; |
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