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D. Min. LL.PP. 01/12/1994

Realizzazione dei programmi di recupero urbano ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 1993, n. 493.
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[Premessa]

Il Ministro dei lavori pubblici Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Considerato che il comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 9 novembre 1994 ha adottato la delibera

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Programmi di recupero urbano - Direttiva per la regolamentazione dei criteri e delle procedure di formazione
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1. Competenze regionali e comunali nella formazione dei programmi di recupero urbano.

1.1. I programmi regionali che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 179/92,R sono approvati e trasmessi al CER entro 90 giorni dalla data di comunicazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici di ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili per il quadriennio 1992-95, contengono la ripartizione dei fondi per tipologie di intervento e ambiti territoriali sulla base degli obiettivi, delle riserve finanziarie e della priorità di intervento, definite nella programmazione nazionale per il quadriennio 1992-95; di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 1993 e della successiva 16 marzo 1994.R

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2. Procedura di formazione dei programmi di recupero urbano.

2.1. Salvo quanto in materia determinato dalla regione e dai comuni ai fini della programmazione, della progettazione, del finanziamento e dell'affidamento dei programmi di recupero urbano, sono comunque stabilite le seguenti procedure:

a) la regione, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del decreto ministeriale di ripartizione tra le regioni dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica, approva il programma regionale, determinando la quota di finanziamenti da destinare all'attuazione dei programmi di recupero urbano e la ripa

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3. Programma regionale.

3.1. La regione, nell'ambito della propria programmazione, può destinare per la realizzazione dei programmi di recupero urbano, oltre alla quota non inferiore al 15% delle proprie risorse a valere sui fondi di cui alla legge n. 60/63 destinati per le finalità previste dall'art. 11 della legge n. 493/93,R ulteriori risorse aggiuntive, fatte salve le relative finalità previste per legge, quali:

a) le disponibilità destinate alla realizzazione dei programmi di recupero, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 179/92,R limitatamente agli interventi, da parte di IACP e comuni, di recupero o di acquisto di immobili da recuperare nonché della realizzazione delle relative opere di urbanizzazione;

b) le disponibilità destinate al recupero o alla nuova costruzione di alloggi in locazione a lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 493/93; R

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4. Interventi oggetto dei programmi di recupero urbano.

4.1. Sulla base delle norme di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 493/93, e al § 5.3.1 della citata delibera CIPE, i programmi di recupero urbano sono caratterizzati dalla compresenza dei seguenti requisiti:

a) riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica;

b) insieme coordinato e sistematico di interventi, organizzato sulla base di una proposta unitaria;

c) concorso di risorse pubbliche e private.

4.2. Gli interventi sia pubblici che privati finalizzati alla riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica possono riguardare:

a) la manutenzione straordinaria, l'ammodernamento, la sostituzione, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti a rete;

b) l'inserimento di elementi di arredo urbano;

c) la realizzazione, la

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5. Aree per la realizzazione degli interventi.

5.1. Le aree per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del § 4 punto 4.5 coincidono con parte della superficie fondiaria su cui insistono i fabbricati pubblici oggetto di ristrutturazione. In tal caso, il soggetto attuatore, per la superficie utile aggiuntiva da acquisire alla propria disponibilità, agisce in regime di diritto di superficie o di sopraelevazione concesso dal soggetto proprietario degli immobili, sulla base di una convenzione o di un atto d'obbligo con le modalità di cui al § 6 punti 6.4 e 6.5.

5.2. Le aree per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del § 4 punto 4.5, coincidono con le aree, già destinate dai piani di zona alla realizzazione di edilizia residenziale e non residenziale. Se tali aree non sono ancora espropriate, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della legge n. 865/71,R e il soggetto attuatore ne é proprietario o ne ha la disponibilità, lo stesso interviene direttamente. S

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6. Soggetti proponenti.

6.1 I soggetti pubblici, che possono presentare proposte di programma di recupero urbano ai comuni, sono lo IACP e le altre amministrazioni pubbliche, statali o locali, proprietarie degli immobili oggetto di intervento. Tale soggetti possono formulare proposte solo se accompagnate da atto d'obbligo del soggetto privato che si impegna a partecipare al programma. 6.2. I comuni possono presentare proposte integrando con interventi pubblici le proposte ad essi presentate da parte degli altri soggetti ovvero autonomamente in assenza di proposte, ovvero in assenza di proposte ammissibili, ovvero in assenza di proposte valutate soddisfacenti, sulla base dei cr

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7. Requisiti dei soggetti privati.

7.1. In conformità a quanto previsto dal § 5 punto 3.2, lettera b), della citata delibera

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8. Modalità di finanziamento e di affidamento dei programmi di recupero urbano.

8.1. L'attuazione degli interventi previsti dai programmi di recupero urbano, oltre che con l'apporto di risorse private per interventi di completamento, integrazione o realizzazione di alloggi-parcheggio, può essere effettuato mediante:

a) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a totale copertura del costo dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 11 della legge n. 493/93 R relativamente agli interventi indicati al § 4 punto 4.4;

b) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a totale copertura del costo dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 11 della legge n. 179/92 R ed a valere sui fondi di cui all'art. 4 della legge n. 179/92, R per la realizzazione degli interventi previsti dai rispettivi articoli di legge;

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9. Adempimenti comunali.

9.1. I programmi di recupero urbano sono selezionati dal comune tra quelli proposti dai soggetti abilitati ovvero sono di iniziativa comunal

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10. Definizione delle priorità di intervento nell'ambito del territorio comunale.

10.1. I comuni, in osservanza dei provvedimenti regionali emanati ai sensi del § 3 punto 3.5, possono definire o ulteriormente precisare, preliminarmente alla presentazione delle proposte di intervento, i requisiti e i criteri oggettivi con cui pervenire, in sede di valutazione, all'ammissibilità e alla definizione del grado di priorità delle proposte presentate, senza individuare gli insediamenti suscettibili di proposte medesime, ovvero individuare direttamente detti insediamenti attraverso un programma preliminare di intervento.

10.2. Ai fini della formazione del programma preliminare di intervento di cui al punto 10.1, i comuni individuano gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica su cui é possibile presentare le

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11. Valutazione delle proposte.

11.1. Successivamente alla verifica di ammissibilità delle proposte di intervento mediante l'accertamento dei requisiti dei soggetti privati, della completezza della documentazione nonché della rispondenza alle eventuali indicazioni di cui al § 10 punto 10.1 lettere a) e b), i comuni provvedono alla valutazione delle proposte medesime, sulla base di criteri definiti dalla regione o, nel caso in cui la regione non abbia provveduto in proposito, sulla base di criteri autonomamente determinati. Tali criteri, salvo quanto ulteriormente specificato in materia da regioni e comuni, tengono conto di: a) grado di priorità dell'insediamento;

b) comparazione economica sintetica;

c) qualità dell'offerta tecnica;

d) conseguimento di obiettivi generali.

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12. Elaborati da presentare a corredo delle proposte.

12.1 La proposta di programma di recupero urbano, salvo quanto ulteriormente specificato in materia da regione e comuni, contiene:

a) relazione illustrativa dell'intero programma con descrizione delle tipologie di intervento in relazione alle priorità di cui al § 10 ed al conseguimento degli obiettivi generali, definizione dei soggetti pubblici e privati partecipanti al programma e relative competenze; quantificazione e natura delle ri

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Articolo unico

La delibera adottata dal comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 9 novembre 1994 é resa

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