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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 04/03/2019, n. 326

Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Visti:

- la direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura;

- la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

- il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- l’articolo 41 della legge 16 novembre 2018, n. 130 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, contenenti Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione 30 dicembre 2004, n. 2773 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”, come modificata con la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 285;

- la propria deliberazione 7 novembre 2005, n. 1801 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

- la propria deliberazione 23 aprile 2007, n. 550 “Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura”;

- la propria deliberazione 11 marzo 2009, n. 297 “Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

Premesso che:

- le strategie di gestione dei fanghi di depurazione devono ispirarsi, in coerenza con le norme comunitarie, ai principi fondamentali dello "sviluppo sostenibile" e di “precauzione";

- l'applicazione del principio di sostenibilità si traduce nel contemperare lo spandimento dei fanghi sul terreno, a beneficio dell'agricoltura, con l’esigenza di evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;

- l’applicazione del principio di precauzione richiede la minimizzazione del potenziale rischio legato alle operazioni di recupero dei fanghi attraverso una preliminare valutazione scientifica della pericolosità;

- l'impiego dei fanghi di depurazione delle acque reflue, quali fertilizzanti, è previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola ogni qual volta ciò sia reso possibile dalle loro caratteristiche;

- l’art. 5, comma 1. Punto elenco 3) del D. Lgs. n. 99/92 stabilisce che lo Stato ”3) promuove ed autorizza, d'intesa con le Regioni interessate ed anche in deroga ai divieti e alle limitazioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, l'acquisizione di nuove conoscenze sull'impiego agricolo dei fanghi attraverso forme di sperimentazione applicate in scala limitata”;

- l’art. 6, comma 1. P

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Allegato 1 - Integrazioni delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2 - Relazione di sintesi delle attività condotte nell’ambito del Protocollo operativo riguardante l’ottimizzazione dell’uso dei fanghi di depurazione provenienti dall’industria di lavorazione del pomodoro

Parte di provvedimento in formato grafico

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