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Sent. C. Cass. pen. 20/03/2008, n. 12426

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1. Edilizia ed urbanistica - Piani di lottizzazione - Nozione - Obbligo - Condizioni
1. Costituisce lottizzazione qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall’entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici, a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell’insediamento.

1. Ved. C. Stato IV 22 maggio 2006 n. 3001; V 14 febbraio 2003 n. 802 in GIU 2/03, 454; V 8 ottobre 2002 n. 5321 R; 1 luglio 2002 n. 3587 R; IV 15 maggio 2002 n. 2592;R 15 febbraio 2001 n. 790 R 22 aprile 1992 n. 351 R. Ved. Anche Cass. 24 luglio 1999 n. 8021

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