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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 04/12/2018, n. 11
L. R. Umbria 04/12/2018, n. 11
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione, con la presente legge, detta disposizioni per il sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale, al fine di favorire, in attuazione dell' articolo 21 dello Statuto |
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Art. 2 - (Promozione della lettura della stampa locale nelle scuole)1. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la lettura della stampa locale nelle sc |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione)1. Ai fini della presente legge e nel rispetto della normativa statale vigente, sono imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con sede legale e operativa nel territorio della Regione, iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, e i g |
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Art. 4 - (Misure di sostegno)1. Le misure di sostegno alle imprese di cui alla presente legge sono volte a favorire la presenza e lo sviluppo delle stesse imprese, in particolare mediante: a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità e dell'occupazione, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa di equa retribuzione del lavoro giornalistico; b) la promozione dell'innovazione organi |
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Art. 5 - (Tipologie degli interventi)1. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a sostenere: |
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Art. 6 - (Requisiti per accedere al finanziamento degli interventi)1. Possono accedere al finanziamento degli interventi individuati dalla presente legge le imprese di cui all' articolo 3, che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell' articolo 5 della l. 47/1948, da almeno due anni; b) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno due anni; c) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno un anno nei soli casi di nuova impresa costituita per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di personale proveniente da imprese di cui all' articolo 3 soggette a procedure liquidatorie, procedure concorsuali ovvero interessate dalla fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente; d) sede legale e operativa nella Regione Umbria; e) applicazione e rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria per il personale giornalistico e non giornalistico; f) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e versamento dei relativi oneri retributivi e contributivi, in conformità alla normativa vigente; g) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria, ad eccezione del caso di imprese costituite in qualsiasi forma giuridica in cui almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquanta per cento del capitale sociale e dei diritti di voto sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla l. 69/1963; h) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso, come stabilito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico). |
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Art. 7 - (Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio)1. È istituito un Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato. Il Comitato può formulare proposte anche ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all' articolo 4, comma 2. 2. Il Comitato è composto: |
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Art. 8 - (Forme di collaborazione per l'informazione istituzionale)1. La Regione promuove lo svolgimento delle attività di informazione istituzionale da parte degli enti del servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e degli enti |
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Art. 9 - (Controllo e revoca dei finanziamenti)1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le modalità dei controlli sulla corretta gestione dei contributi erogati sulla base delle disposizioni della presente legge e nel rispet |
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Art. 10 - (Aiuti di stato)1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Sta |
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Art. 11 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente le informazioni finalizzate a monitorare gli interventi di erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge. La relazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni: |
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Art. 12 - (Norma finanziaria)1. Per gli anni 2018-2020 è autorizzata la spesa di euro 580.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) nell'ambito delle risorse comunitarie, nazionali e regionali previste dalle azioni ed attività dei Programmi Operativi Regionali FESR (Azioni 1.3.1 e 3.4.1), iscritte alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", Titolo 2 del Bilancio regionale di previsione 2018-2020. 2. Per gli anni 2018-2020 è autorizzata la spesa annua di euro 50.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c) nell'ambito delle risorse comunitarie, nazionali e regionali previste dalle azioni ed attività dei Programmi Operativi Regionali FSE (Priorità |
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