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Sent.C. Stato 09/10/2007, n. 5278

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1. Opere pubbliche - Consiglio superiore ll.pp. - Parere giuridico anziché tecnico - Esclusione
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra l’altro in ambito di consulenza facoltativa a seguito di quesiti posti dalla P.A. e a prescindere dall’emanazione di uno specifico provvedimento, non può rendere un parere di contenuto, anche prevalentemente, giuridico, anziché tecnico. Infatti il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il «massimo organo tecnico consultivo dello Stato» in materia di opere pubbliche, che dà parere nei casi previsti dalla legge (art. 1 della L. 42/0460 e art. 6, c. 1 L. 94/109, in vigore all’epoca del decreto impugnato in primo grado), mentre il Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 100, c. 1 della Costituzione, è «organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’Amministrazione».


(Cost. art. 100, c. 1; L. 18 ottobre 1942 n. 1460, art. 1; [R=L146062] L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 6, c. 1)R

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