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Fondata nel 1933
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Sent.C. Stato 21/06/2007, n. 3384
Sent.C. Stato 21/06/2007, n. 3384
1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Omessa indicazione in lettere ed in cifre del prezzo - Esclusione dalla gara - Illegittimità - In osservanza principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
1. In una gara d’appalto ll.pp. è illegittima l’esclusione di un’offerta a causa della omessa indicazione in lettere ed in cifre del prezzo complessivo offerto e della percentuale complessiva di ribasso, in calce alla lista delle categorie di lavorazione, come richiesto dal disciplinare di gara. Infatti, atteso che la lista delle lavorazioni predisposta dall’amministrazione ed utilizzata dall’impresa non conteneva alcuna previsione in proposito, l’osservanza dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento dovrebbe evitare l’esclusione dalla gara.
1a. «Quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione». Questa è la norma stabilita dall’art. 72, 2° comma, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 R(Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) per le gare d’appalto tenute con pubblico incanto la quale - ai sensi dell’art. 89, comma 6, dello stesso R.D. - è valida pure per la licitazione privata.
Conformi alla legge sono Csi 5 maggio 1999 n. 170 R (Però l’inesatta indicazione in cifre del prezzo offerto dovuta ad inesatta utilizzazione di regole matematiche è da considerarsi errore materiale); C. Stato V 6 maggio 1997 n. 466 R; Cass. S.U. 17 giugno 1991 n. 6846 R (Non ha rilevanza che la clausola di identico tenore, contenuta nel bando di gara, sia o no mancante di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, Cod. civ., poiché la fattispecie negoziale rimane pur sempre identicamente disciplinata dalla predetta disposizione).
La maggior parte delle sentenze ritiene invece che nel caso di differenza fra i due prezzi prevale di regola quello indicato in lettere (ma tutta la giurisprudenza è concorde nel sostenere che le suddette regole ed orientamenti non sono applicabili qualora la discordanza fra i due prezzi sia evidentemente dovuta ad un mero errore materiale): ved. Csi 5 settembre 2005 n. 591 R; Csi 23 luglio 2001 n. 391 R (Qualora si presenti il caso di contrasto fra l’indicazione del prezzo in cifre ed in lettere, prevale di regola quest’ultimo a meno che non appaia obbiettivamente irragionevole e quindi sia facilmente riconoscibile l’errore); Csi 1 giugno 2001 n. 240 R (È illegittimo il ricorso al criterio della prevalenza del prezzo in lettere nel caso che si tratti di un evidente errore materiale); Csi 15 maggio 2001 n. 205 R (Alla regola della prevalenza del prezzo in lettere si deroga nei casi in cui la discordanza sia di tale entità da rendere immediatamente percepibile quale dei due prezzi sia frutto di errore materiale e quale invece corrisponda effettivamente alla volontà dell’impresa); Csi 9 aprile 2001 n. 166 R (La correzione di uno dei due prezzi è ammissibile se la discordanza sia tale da non potere esservi dubbio sulla reale volontà dell’impresa); Csi 19 marzo 2001 n. 134 in GIU 2/01, 399 (L’Amministrazione appaltante deve ricercare la reale volontà dell’impresa con valutazione conforme ai principi di diritto civile); Csi 19 marzo 2001 n. 126 R e 26 febbraio 2001 n. 111 R e 3 febbraio 2000 n. 25 R (Se la discordanza è dovuta a mero errore materiale, è questo che va corretto); C. Stato VI 17 settembre 1999 n. 1240 R (Se il prezzo indicato in cifre è diverso da quello indicato in lettere, prevale quest’ultimo senza che vi sia bisogno di procedere ad una indagine aritmetica); C. Stato IV 22 gennaio 1999 n. 54 R (Salvo però evidente errore materiale; in tal caso l’applicazione del criterio generale secondo cui il prezzo indicato in lettere prevale su quello in cifre di un’offerta a gare d’appalto configura eccesso di potere); Csi 28 settembre 1998 n. 511 R; C. Stato VI 21 ottobre 1995 n. 1467 R; C. Stato V 30 marzo 1993 n. 433 R.
Ved. anche «Discordanza tra offerta a gara d’appalto oo.pp. con prezzo in cifre e prezzo in lettere».
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