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Sent. C. Cass. 24/02/2006, n. 4264

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Trasferimento ad altre unità immobiliari - Ammissibilità - Condizioni.
1. In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, l'art. 12, c. 9, L. 05/246, che ha modificato l'art. 41 sexies, L. 42/1150, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari; l'efficacia retroattiva della norma va infatti esclusa, in quanto, da un lato, non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto necessario a tal fine, costituito dalla incertezza applicativa della disciplina anteriore, e, dall'altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore.

1. Ved. Cass. 27 aprile 1993 n. 4926 R 1a. - Ved. Cass. 23 gennaio 2006 n. 1221R.
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies; RL. 28 novembre 2005 n. 246, art. 12, c. 9)R

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