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Sent. C. Giustizia UE 07/10/2004, n. C-247/02

50123 50123
1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Criterio del prezzo più basso - Inammissibile ex art. 30 n. 1 Dir 93/37/CEE.

1. Ai sensi dell'art. 30 n. 1 della Dir. 93/37/CEE 14 giugno 1993 non è ammissibile che in una gara d'appalto di lavori pubblici, aperta o ristretta, una norma nazionale imponga di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso giacché con l'adozione di tale criterio l'amministrazione appaltante non è in grado di comparare le diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base a criteri obiettivi. (Nella specie la corte ha ritenuto che l'art. 21, comma 1 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, poiché prescrive in via generale soltanto il criterio dell'aggiudicazione dell'impresa che ha offerto il prezzo più basso, esclude che possa invece essere utilizzato il criterio dell'offerta più vantaggiosa.

Ved. C. Stato V 30 giugno 2004 n. 4834 R


(Dir 93/37/CEE 14 giugno 1993, art. 30 n. 1; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 1) R

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