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Sent. C. Cass. pen. 28/01/2003, n. 15165

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Responsabilità del committente per mancata osservanza da parte dell’esecutore lavori di norme su smaltimento rifiuti - Esclusione.
1. Il committente di lavori edili non può, per ciò solo, essere considerato responsabile della mancata osservanza, da parte dell’assuntore di detti lavori, delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, non essendo derivabile da alcuna fonte giuridica (legge, atto amministrativo o contratto) l’esistenza, in capo al committente, di un dovere di garanzia dell’esatta osservanza delle suindicate norme.

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