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Sent. C. Cass. pen. 15/03/2002, n. 19378

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Opere interne - Concessione necessaria - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Opere interne - Disposizioni ex art. 2, c. 60 L. 96/662 - Non abrogano art. 26 L. 1985 n. 47. 3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Opere interne - Concessione non necessaria - Esclusione - Condizioni.
1. Le opere interne, nell'edilizia, hanno caratteristiche particolari rispetto agli interventi di trasformazione di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457 (manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione); per esse la concessione edilizia è necessaria qualora esse diano origine ad un immobile nuovo, tutto o in parte, o determinino un mutamento di destinazione d'uso. 2. L'art. 2, comma 60, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 non comporta l'abrogazione dell'art. 26 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 sia perché non contiene una espressa disposizione abrogatrice sia per le differenze fra le disposizioni dei due articoli, il primo dei quali riguarda le singole unità immobiliari in base alla L. n. 662 mentre il secondo si riferisce alle «costruzioni» di cui alla detta L. n. 47. 3. Opere interne che comportino il mutamento della destinazione d'uso di un immobile possono essere eseguite anche senza concessione edilizia purché le modifiche vengano effettuate entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici; infatti il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente e penalmente rilevante è quello che avviene fra macrocategorie perché comporta il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del carico urbanistico. (Nella specie è stato ritenuto penalmente rilevante - e quindi necessaria per esso la concessione edilizia - il mutamento in bar di un piano terra e un piano seminterrato prima adibiti a laboratorio).

Dalla redazione