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Sent. CGAR. Sicilia 22/11/2001, n. 607

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Modalità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Valutazione - Criterio P.A. - Esame del giudice amministrativo.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, riguardo alla verifica di offerte anomale, sia le norme comunitarie (art. 30, comma 4 della Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE) e sia quelle italiane (art. 21, comma 1 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109) fanno riferimento alla richiesta e presentazione di giustificazioni circa la composizione dell'offerta; e parte di queste, almeno nella maggior parte dei casi, possono riferirsi soltanto a singole componenti dell'offerta medesima. 2. Riguardo alle offerte anomale, nelle gare d'appalto di lavori pubblici, il giudice amministrativo considera soprattutto o esclusivamente il criterio di valutazione seguito dall'Amministrazione appaltante nell'esame delle giustificazioni di dette offerte; egli infatti - pur senza addentrarsi nel merito dei singoli giudizi espressi dall'Amministrazione riguardo alle giustificazioni presentate dalle singole imprese partecipanti alla gara - può esaminare, controllando l'adeguatezza e la logicità della motivazione, la coerenza ed uniformità del criterio di giudizio adottato di volta in volta e quindi in definitiva la trasparenza e correttezza delle decisioni.

Ved. C. giust. C.E. 27 novembre 2001 n. 285-286R.
(Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 30, comma 4; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 1 bis)R

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