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Sent. C. Cass. 17/07/1999, n. 7602

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Art. 18 L. 1949 n. 143 - Maggiorazione del 25% per prestazioni parziali - Spettanza anche in caso di revoca dell'incarico per inadempimento del professionista.

1. Il compenso spettante ad un ingegnere per le prestazioni parziali rese deve esser aumentato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 18 legge della tariffa professionale degli ingegneri e architetti (legge 2 marzo 1949 n. 143) anche se il mancato completamento dell'incarico dipende dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente, determinata dall'inadempimento del professionista. Infatti l'art. 10 della medesima tariffa al primo comma stabilisce tale aumento in caso di «sospensione dell'incarico per qualsiasi motivo», ed al secondo comma esclude soltanto il diritto al risarcimento di maggiori danni se la sospensione è imputabile al professionista.

1a. (ONO.3) - Sulla maggiorazione dell'onorario dell'ingegnere e dell'architetto nella misura fissa del 25% ai sensi dell'art. 18 della loro tariffa professionale, L. 2 marzo 1949 n. 143R ved. Cass. 29 novembre 1995 n. 12349R (La norma sulla maggiorazione del 25% vale anche negli incarichi relativi alla realizzazione di opera pubblica); 4 maggio 1993 n. 5158R (Sul calcolo della percentuale del 25% per l'ingegnere progettista, che va computata anche sull'importo indicato in progetto per gli imprevisti); 19 marzo 1993 n. 3264R (Applicabilità della maggiorazione del 25% in caso di incarico parziale); 7 febbraio 1989 n. 736R (Criterio di determinazione dell'onorario in base alle tabelle A e B della tariffa professionale, in caso di prestazione parziale); 26 gennaio 1985 n. 401R (Compenso ex artt. 10 e 18 della tariffa professionale in caso di recesso del cliente). Ma secondo Cass. 28 gennaio 1985 n. 1029[R=W28GE851029], in caso di recesso della P.A. dall'incarico per giusta causa, la maggiorazione del 25% non è applicabile.


(Cod. civ. artt. 2233 e 2237; L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 10 e 18)R

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