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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49
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PremessaIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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TITOLO II - IL DIRETTORE DEI LAVORI |
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Capo I - PROFILI GENERALI |
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Art. 2. - Rapporti con altre figure1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non |
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Art. 3. - Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo1. Il direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità pers |
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Capo II - Funzioni e compiti nella fase preliminare |
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Art. 4. - Attestazione dello stato dei luoghi1. Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito: |
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Art. 5. - La consegna dei lavori1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. 2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. 3. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di |
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Capo III - Funzioni e compiti in fase di esecuzione |
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Art. 6. - Accettazione dei materiali1. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. 2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati |
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Art. 7. - Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità d |
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Art. 8. - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 106, comma 1, lettera c) , del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. 2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto rego |
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Art. 9. - Contestazioni e riserve1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relati |
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Art. 10. - Sospensione dei lavori1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. 2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri: |
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Art. 11. - Gestione dei sinistri1. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore: a) tutte le misure, comprese le opere provvisiona |
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Art. 12. - Funzioni e compiti al termine dei lavori1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’ese |
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Capo IV - Controllo amministrativo contabile |
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Art. 13. - Attività di controllo amministrativo contabile1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provved |
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Art. 14. - I documenti contabili1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono: a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati; 3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; 4) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore ch |
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Art. 15. - Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali |
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TITOLO III - IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE |
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Capo I - Profili generali |
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Art. 16. - Rapporti tra direttore dell’esecuzione e RUP1. L’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del codice. 2. Il direttore dell’esecuzione ric |
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Art. 17. - Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo1. Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalit&agrav |
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Capo II - Funzioni e compiti in fase di esecuzione |
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Art. 18. - L’attività di controllo1. Il direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. 2. In relazione alle specific |
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Art. 19. - Avvio dell’esecuzione del contratto1. Il direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in |
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Art. 20. - Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell’esecuzione svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autoriz |
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Art. 21. - Contestazioni e riserve1. Il direttore dell’esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene |
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Art. 22. - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali1. Il direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del codice. 2. Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il direttore dell’esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni grav |
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Art. 23. - Sospensione dell’esecuzione1. Il direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale a |
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Art. 24. - Gestione dei sinistri1. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell’esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell&rsquo |
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Art. 25. - Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto1. Il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle |
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Art. 26. - Il controllo amministrativo-contabile1. Durante l’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fa |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 27. - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u) , del c |
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Art. 28. - Clausola di invarianza finanziaria1. All’attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strument |
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