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Deliberaz. G.R. Veneto 26/03/2018, n. 379

Sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018. Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
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Testo del provvedimento

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.


La Giunta regionale, con la finalità di garantire un quadro ricognitivo sulla disciplina applicabile al caso di un rifiuto che sottoposto ad operazioni di recupero e riciclaggio perde lo status giuridico di rifiuto per essere, poi, come prodotto, immesso nel normale ciclo economico, ha emanato la delibera n. 120 del 7 febbraio 2018, recante: "Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.".

Tale provvedimento ha fornito indicazioni alle Amministrazioni provinciali e alla Città metropolitana di Venezia, Enti delegati per il rilascio delle autorizzazioni di impianti di recupero rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs 152/06, allo scopo di un'uniforme applicazione dei criteri end of waste (EoW) sul territorio regionale.

Il provvedimento è stato assunto sulla scorta dei chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenuti nella circolare del 1 luglio 2016, riguardanti le modalità applicative dell'art. 184-ter, in cui è specificato: "In definitiva sono individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni - o gli enti da questi delegati - definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti".

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