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Delib. ANAC 21/02/2018, n. 138

Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 delle Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria». (Delibera n. 138/2018).

Per rendere agevole la lettura del documento e l’individuazione delle modifiche intervenute rispetto al testo originario di cui alla Delib. ANAC 14/09/2016, n. 973, le disposizioni di nuova introduzione sono state evidenziate in grassetto.

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I. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell'insieme il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lettera vvvv) sono «i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'

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II. PRINCIPI GENERALI
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1. Modalità di affidamento

1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità

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2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

2.1. Un secondo elemento cardine è costituito dall'essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del codice è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventual

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3. Divieto subappalto relazione geologica

3.1. Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, comma 8, del codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:

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4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative

4.1. Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una co

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5. Distinzione progettazione ed esecuzione

5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del codice (art. 59, comma 1, codice).

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III. INDICAZIONI OPERATIVE
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1. Operazioni preliminari

1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l'amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idon

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2. Determinazione del corrispettivo

2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura

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3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

3.1. Per la seconda operazione - definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter parte

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4. Identificazione delle opere per la valutazione dell'offerta

4.1. La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la definizione dei criteri di

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5. Attività di supporto alla progettazione

5.1. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La «consulenza» di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi

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IV. AFFIDAMENTI
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1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro

1.1 Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a

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1.1. Disciplina dell'elenco

1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

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1.2. Disciplina delle indagini di mercato

1.2.1. Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o indi

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1.3. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro

1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

1.3.2. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrar

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2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro
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2.1. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria

2.1.1. Gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice).

2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della f

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2.2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria
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2.2.1. Riferimenti normativi

Per l'affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai servizi di ingegneria nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, rilevano le seguenti disposizioni.

L'art. 157, comma 1, del codice stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice. Inoltre, la norma prevede che nel caso in cui il valore dell

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2.2.2. Requisiti di partecipazione

2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare - tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del codice che discende dall'art. 58 della direttiva n. 2014/24/UE) - i seguenti requisiti:

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un «livello adeguato di copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lettera c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a);

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv)

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2.2.3. Raggruppamenti e Consorzi stabili

2.2.3.1. L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La

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V. CLASSI, CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONALI

1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma che «gradi di complessità maggiore qu

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VI. INDICAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SECONDO IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO
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1. Elementi di valutazione

1.1. L'attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l'Autorità ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo codice - secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6, codice) - i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:

a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe;

b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di

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2. Criteri motivazionali

2.1. La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche metodologiche dell'offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un'offerta è migliore di un'altra. La documentazione a corredo dell'offerta ed i criteri motivazionali previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti di gara dovranno fissare, altresì, i contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte.

2.2. Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali:

a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lettera vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;

b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta,

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VII. VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
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1. Contenuto e soggetti

1.1. La verifica dei progetti continua ad avere un'importanza centrale in quanto ai sensi dell'art. 205, comma 2, terzo capoverso, del codice «Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26». Tale centralità nel processo di progettazione e appalto delle opere pubbliche, consente di attribuire all'istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione. L'affermazione costituisce diretta attuazione del principio di centralità e qualità della progettazione espresso dalla legge n. 11/2016 contenente la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

1.2. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa.

1.3. Nei contratti relativi all'esecuzione di lavori, la stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Nei casi di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, la verifica della progettazione presentata dall'affidatario avviene prima dell'esecuzione, procedendo singolarmente per ogni livello (definitivo ed esecutivo) alla verifica e all'approvazione. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 26 del codice, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità (art. 26, codice).

1.4. La verifica ha ad oggetto «la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 [del codice], nonché la loro conformità alla normativa vigente». In particolare essa accerta quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del codice.

1.5. Gli estremi della validazione del progetto posto a base di gara sono un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori.

1.6. I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6, codice):

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2. Affidamento esterno e procedure

2.1. Qualora l'attività di verifica preventiva sia affidata all'esterno, l'affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all'interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.

2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Ne consegue che per affidamenti d'importo pari o superiore a 40.000 euro, l'unico criterio utilizzabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 3, lettera b) del codice.

2.3. In ordine ai requisiti per l'accesso alla gara i ban

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VIII. ENTRATA IN VIGORE

Le presenti Linee guida aggiornate al

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Relazione illustrativa

Parte di provvedimento in formato grafico

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