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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 25/01/2018, n. 12
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PremessaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'articolo 4 che prevede la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES); |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «ZES»: la Zona economica speciale come identificata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017; b) «ZES interregionali»: le ZES come identificate dall'articolo 4, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017; |
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Art. 2. - Finalità1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge n. 91/2017 al fine di favorire la creazione di condizioni |
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Art. 3. - Requisiti della ZES1. La ZES, definita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, è identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella propost |
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Art. 4. - Requisiti della ZES interregionale1. Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra Regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES. L'area complessivamente a disposizione per l'is |
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Art. 5. - Proposta di istituzione1. Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Con |
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Art. 6. - Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro: a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale; b) l'elenco delle infrastrutture già |
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Art. 7. - Istituzione della ZES1. La durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massi |
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Art. 8. - Compiti del Comitato di indirizzo1. Il Comitato di indirizzo è composto, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero massimo dei componenti del Comitato di indirizzo non può essere superiore a cinque. Nel caso di ZES di cui all'articolo 4, comma 2, il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale di riferimento dei porti inclusi nell'area ZES. 2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonché nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6, svolge le seguenti attività di indirizzo volte ad assicurare: a) le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella ZES; b) ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di un diritto reale di godiment |
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Art. 9. - Attività di controllo e monitoraggio1. Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZES. 2. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi. |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo |
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