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Sent. C. Stato 21/01/1992, n. 69

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Silenzio rifiuto - Possibilità di impugnazione senza previa diffida.
1. In base all'art. 10, 6° e 7° c. L. 6 agosto 1967 n. 765, modificativa dell'art. 31 L. 17 agosto 1942 n. 1150 la decorrenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia (o della presentazione di eventuali documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco), senza che il Sindaco provveda, ha l'effetto ope legis di silenzio-rifiuto ed il valore di provvedimento implicito, con contenimento negativo e con carattere definitivo, come tale direttamente impugnabile senza previa diffida.

1. Ved. C. Stato V 15 aprile 1969 n. 259 [R=WCS15A69259] e 13 gennaio 1970 n. 15[R=WCS13GE7015]. Sulle norme citate ved. anche nota 1. a C. Stato V 3 gennaio 1992 n. 6.R L'istituto del silenzio rifiuto trova il suo fondamento nell'art. 25 T. U. 10 gennaio 1957 n. 3, il quale stabilisce che il silenzio rifiuto viene a formarsi solamente dopo che l'interessato abbia prodotto all'Amministrazione che ha l'obbligo di provvedere, regolare istanza e dopo che, decorso il termine di 60 giorni, abbia provveduto a mettere in mora l'amministrazione stessa con atto di difesa giudizialmente notificato con l'assegnazione di un termine minimo di 30 giorni (Csi 29 gennaio 1992 n. 34[R=WCSI29GE9234]; ved. anche C. Stato Ap. 10 marzo 1978 n. 10)[R=WCS10M7810].
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10, 6° e 7° c.R

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