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Sent. C. Stato 27/05/1993, n. 633

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Impugnazione - Da parte del vicino - Quando non v'è interesse 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Pertinenze - Individuazione - Conseguenze
1. Mentre una riduzione degli spazi aperti, che sono considerati «valori» nella materia urbanistica, costituisce di per sé lesione di un qualificato interesse degli abitanti della zona, un analogo pregiudizio non può essere de jure associato ad altri interventi - seppure rientranti nella nozione di «trasformazione edilizia del territorio» - ove in concreto essi risultino sforniti di qualificativa lesività. (Nella fattispecie è stato escluso l'interesse del vicino ad impugnare la concessione per la realizzazione di un cantinato totalmente interrato, privo di «carico urbanistico»). 2. La nozione di pertinenza quale risulta dall'art. 7 secondo comma lett. a) D. L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in L. 25 marzo 1982 n. 94, deve essere interpretata in modo compatibile con i principi della materia e non può, quindi, consentire la realizzazione di opere di rilevante consistenza solo perché destinate al servizio ed ornamento del bene principale; pertanto, il rapporto pertinenziale non può esonerare dalla concessione delle opere che da un punto di vista edilizio ed urbanistico si pongono come «ulteriori» in quanto occupano aree e volumi diversi rispetto alla res principalis.

1. Ved. C. Stato V 27 settembre 1991 n. 1183[R=WCS27S911183] (Accertata la realizzazione di vicinanza con il terreno interessato dalla edificazione l'interesse del vicino a censurare la concessione edilizia rilasciata è in re ipsa).
L. 25 marzo 1982 n. 94 R

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