FAST FIND : GP682

Sent. C. Cass. pen. 11/11/1993, n. 11602

43876 43876
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Costruzione realizzata dal conduttore - Responsabilità del locatore - Inconfigurabilità - Obbligo di vigilanza - Non sussiste.
1. Il locatore di un terreno non è responsabile neppure per colpa della costruzione senza concessione realizzata dal conduttore, per avere questi acquisito l'autonoma disponibilità dell'area interessata ed il relativo titolo per richiedere la concessione, la quale è data dal Sindaco, ai sensi dell'art. 4 L. 28 gennaio 1977 n. 10 al proprietario ovvero in alternativa a chi appunto ne abbia titolo; né può farsi carico al locatore di un obbligo di vigilanza sull'azione svolta sul suo terreno dal conduttore per la mancanza di un rapporto di subordinazione del secondo nei confronti del primo.


L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 4 R

Dalla redazione