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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 16/10/2008, n. 36
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- L.R. 12/12/2008, n. 40
- L.R. 12/06/2009, n. 19
- L.R. 26/02/2010, n. 8
- L.R. 11/08/2010, n. 22
- L.R. 29/12/2010, n. 34
- L.R. 27/12/2016, n. 43
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Art. 11. Le finalità che si intendono perseguire con la presente legge sono: - riqualificare le aree degradate, le aree dei quartieri monofunzionali e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le dotazioni infrastrutturali; |
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Art. 21. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato a contrarre un mutuo con un limite di impegno massimo annuo, per 10 anni, di € 9.400.000,00 per il finanziamento di programmi denominati "contratti di quartiere II " ammessi nel D.M. n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti. 2. La copertura della rata di mutuo è assicurata dalle risorse già assegnate alla Regione per il periodo 2008-2020, ai sensi del D.lgs. 112/98, di cui all’accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture ed |
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Art. 31. Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è autorizzata per le finalità di cui all’art. l della presente legge, la spesa di 155 (centocinquantacinque) milioni di euro da ripartire per le categorie ed i soggetti beneficiari. L’investimento è da ripartire secondo il seguente tabella:
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Art. 41. Ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9 le risorse di cui all’art. 3 della presente legge sono suddivise, in base alle risultanze del tavolo di concerta |
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Art. 51. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato, previa la |
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Art. 61. Per il finanziamento degli interventi ammessi ai sensi della legge 9 gennaio 1989, |
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Art. 71. In sede di approvazione della legge annuale di bilancio, e al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio regionale istituisce un fondo di rotazione con lo s |
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Art. 81. Il Dipartimento Lavori pubblici e acque trasmette trimestralmente relazione e/o os |
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Art. 91. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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