Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 28/10/1982, n. 5646
Sent. C. Cass. civ. 28/10/1982, n. 5646
Edilizia e immobili - Condominio - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Rimessione al parere espresso da singoli condomini - Ammissibilità - Esclusione - Deliberazione relativa - Nullità - Deducibilità anche da parte dei partecipanti all'assemblea.L'assemblea condominiale non può rimettere al parere espresso da singoli condomini la propria potestà deliberatoria e la formazione della maggioranza di legge, con la conseguenza che, ove ciò avvenga, la relativa deliberazione è affetta da nullità, deducibile da chiunque dei condomini, nonostante la partecipazione all'assemblea (nella specie, la S.C., enunciando il surriportato principio, ha escluso che la decisione sulla conclusione di un contratto riguardante il condominio possa essere rimessa dall'assemblea alla volontà manifestata dai condomini al di fuori di essa, attraverso la sottoscrizione di una lettera circolare). |
Dalla redazione
- Condominio
- Edilizia e immobili
La manutenzione urgente in condominio
- Giuseppe Bordolli
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/09/2024
- È arrivato il primo via del Consiglio dei ministri al testo unico sulla riscossione da Italia Oggi
- Le compensazioni debiti-crediti in una sola casa da Italia Oggi
- La vendita può salvare il bonus da Italia Oggi
- Possibile sanatoria per la struttura amovibile se ancora utile da Italia Oggi
- Pnrr, via al terzo bando per il Parco Agrisolare da Italia Oggi
- Contratti a termine più rischiosi da Italia Oggi