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Deliberaz. G.P. Bolzano 14/02/2017, n. 169

Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili nelle imprese.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 04/04/2017, n. 375
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Testo del provvedimento


La Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige ha assunto da tempo responsabilità in materia di tutela del clima e di politica energetica e, con la Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050, ha fissato gli obiettivi e le misure da realizzare nei prossimi anni.

L’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 R, prevede la concessione di contributi per interventi di utilizzo razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

I relativi criteri sono attualmente disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 dicembre 2012, n. 1814

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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili nelle imprese

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti alle imprese per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica, per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e per gli audit energetici ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 R, e successive modifiche.

2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia e nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nonché in conformità alle direttive della Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 20 giugno 2011, n. 940 R.


Articolo 2 - Definizioni

1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento;

b) fonti di energia rinnovabili: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili, ovvero energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

c) audit energetico: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o un impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

d) impresa: qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento. Non è rilevante se l’attività è svolta con scopo di lucro o meno;

e) costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili a contributo supplementari rispetto ad un investimento di riferimento o i costi di investimento ammissibili a contributo individuati come distinti all'interno del costo complessivo dell'investimento, stabiliti per ogni singolo intervento dai presenti criteri;

f) investimento di riferimento: intervento analogo a quello incentivato, ma meno rispettoso dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il contributo;

g) piccole e medie imprese: le imprese così definite nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;

h) scheda tecnica: documento predisposto dall’Ufficio provinciale Risparmio energetico, specifico per l’intervento incentivato, in cui inserire i dati tecnici ed economici. Deve essere sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico/dalla tecnica o dall’artigiano/dall’artigiana, ove richiesto dal tipo di intervento previsto;

i) preventivo di spesa: valutazione dettagliata dei costi, predisposta da una ditta o da un tecnico/una tecnica;

j) relazione tecnica: la relazione contenente i seguenti dati e documenti:

- dati relativi al committente e al sito dell’intervento;

- descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto;

- calcolo del risparmio energetico conseguente all’intervento;

- calcoli, progetti e schemi di funzionamento necessari in base alla specifica tipologia di intervento;

k) coibentazione: posa in opera di materiale edile con conducibilità termica inferiore a 0,1 W/mK;

l) edificio: costruzione, separata da altre costruzioni mediante muri divisori verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi liberi, che disponga di proprio accesso e che, se multipiano, abbia un vano scale autonomo;

m) unità di ventilazione centralizzata: unità di ventilazione idonea alla connessione con condotte di ventilazione e destinata alla ventilazione di uno o più locali o spazi chiusi in un edificio;

n) unità di ventilazione decentralizzata: unità di ventilazione destinata alla ventilazione di un solo locale o spazio chiuso in un edificio e non idonea alla connessione con condotte di ventilazione;

o) apparecchi di illuminazione del tipo:

A: apparecchi completamente schermati full-cut-off

B: apparecchi schermati con vetro convesso

C: apparecchi tradizionali stradali, lanterne, ecc.

D: illuminazione indiretta tramite riflettori

E: apparecchi a sfera, a pavimento, ecc.

LM: palo luce con fari.


Articolo 3 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.


Articolo 4 - Regimi di aiuto

1. I contributi sono concessi:

a) ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 1014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 187 del 26 giugno 2014);

b) in regime “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, del regolamento (UE) n. 1408/2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) o del regolamento (UE) n. 717/2014 (GUUE L 190 del 28 giugno 2014).

2. I regolamenti UE di riferimento per ogni intervento sono indicati nella tabella A.


Articolo 5 - Requisiti generali

1. I richiedenti devono presentare domanda scritta di contributo, corredata della documentazione richiesta, all’Ufficio provinciale Risparmio energetico. La domanda va presentata prima dell’avvio dei lavori.

2. Nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, subordinati alla presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori al comune competente, la domanda di contributo deve essere presentata prima della dichiarazione di inizio dei lavori.

3. La produzione di una dichiarazione di inizio lavori o di documenti di spesa come ad esempio fatture di acconto, o di contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, oppure di attestazioni di pagamento di cauzioni o altri pagamenti, con data anteriore a quella di presentazione della domanda, determina il rigetto della domanda di contributo.

4. L'acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori quali la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori.

5. Non possono essere concessi contributi alle imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti un intervento incentivabile con costi previsti inferiori a euro 3.500,00, IVA esclusa. Dette domande verranno rigettate e archiviate.


Articolo 6 - Ammontare dei contributi

1. L’ammontare massimo dei contributi che verranno concessi è calcolato secondo le percentuali indicate nella tabella A.

2. Non possono essere concessi contributi superiori alla soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 651/2014 o alle soglie previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 in riferimento al regime di aiuto applicato.


Articolo 7 - Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.


Articolo 8 - Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l’apposita modulistica telematica predisposta dall’Ufficio provinciale Risparmio energetico; devono essere corredate della documentazione richiesta e inoltrate prima dell’avvio dei lavori tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, alla seguente casella di posta elettronica certificata: energieeinsparung.risparmioenergetico@ pec.prov.bz.it.

2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugno N1 dell’anno di avvio dei lavori.

3. La domanda di contributo deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell’importo previsto dalla normativa vigente. Il richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

4. Nella domanda di contributo va indicato in particolare quanto segue:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione dell’intervento, comprese le date di avvio e fine dei lavori;

c) sito dell’intervento;

d) elenco dei costi dell’intervento;

e) importo del finanziamento pubblico richiesto per l’intervento.

5. Per interventi la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il richiedente deve allegare un cronoprogramma con l’indicazione delle rispettive spese annuali.

6. Nel caso di contratti di servizio energia o di contratti di rendimento energetico è la società di servizi energetici a dover inoltrare la domanda di contributo. In tal caso, alla domanda di contributo va allegata, oltre alla documentazione prevista per il relativo tipo d’intervento, anche una copia del contratto.

7. Un intervento non può essere suddiviso in più domande.

8. Le domande incomplete, che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione, vengono rigettate e archiviate. Il termine suddetto può essere prorogato al massimo di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi, su istanza del richiedente.

9. Per la sostituzione di impianti già oggetto di contributo non è concesso alcun ulteriore contributo, fatta eccezione per la sostituzione di generatori di calore alimentati con combustibili fossili.

10. Le domande relative a variazioni che comportano spese aggiuntive e si riferiscono a domande di contributo già inoltrate vanno presentate, provviste di marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente, prima dell’avvio dei lavori e prima della concessione del contributo riguardante la domanda originaria all’Ufficio provinciale Risparmio energetico.

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