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L. R. Sardegna 18/05/2006, n. 5

Disciplina generale delle attività commerciali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/10/2023, n. 9
- L.R. 18/07/2023, n. 11
- L.R. 04/02/2016, n. 2
- C. Cost. 07/02/2012, n. 18
- L.R. 07/02/2011, n. 6
- L.R. 19/01/2011, n. 1
- L.R. 22/01/2010, n. 3
- L.R. 07/08/2009, n. 3
- L.R. 06/12/2006, n. 17
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Titolo I - Disposizioni generali e definizioni

 

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Art. 1 - Principi generali e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Sardegna in armonia con i principi comunitari e costituzionali.

2. Ai fini della presente legge il commercio comprende: il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore;

c) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di v

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Art. 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

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Titolo II - Commercio al dettaglio

 

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Capo I - Commercio su aree private
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Art. 3 - Definizioni

1. Il commercio all'ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o in grande. Tale attività non è soggetta al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4.

2. Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale; l'esercizio di tale attività è disciplinato dall'articolo 4.

3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella antistante la barriera casse quando non ospiti prodotti destinati alla vendita.

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Art. 4 - Tipologie di esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.

2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni e non oltre i centoventi giorni dal ricevimento da parte del comune della comunicazione, in cui deve essere dichiarata:

a) la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico;

b) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e di agibilità dei locali;

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Art. 5 - Orari di vendita

N18

1. Gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.

3. Previa concer

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Art. 6 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per

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Art. 7 - Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite per rinnovo locali e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Nelle fattispecie si applicano i criteri di cui all'articolo 6, con specifica indicazione del prezzo originale, del prezzo scontato e del ribasso effettuato.

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Art. 8 - Programmazione urbanistico-commerciale

1. La Giunta regionale adotta, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di commercio e di urbanistica, i criteri di urbanistica commerciale sulla base dei seguenti principi:

a) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1;

b) salvaguardare e riqualificare la rete

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Art. 9 - Competenze comunali

1. I comuni stabiliscono, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 8, la localizzazione della funzione commerciale nel p

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Art. 10 - Piano regionale per le grandi strutture di vendita

1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture

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Art. 11 - Criteri di priorità

1. Successivamente alla pubblicazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita, nel caso di domande concorrenti per l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita, la Giunta regionale provvede all'emanazione di un bando che tenga conto dei seguenti criteri:

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Art. 12 - Sanzioni

1. Per tutte le violazioni previste in materia di commercio la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative è delle amministrazioni

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Art. 13 - Centri di assistenza tecnica

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri di assistenza tecnica promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, con l'eventuale partecipazione di altri

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Capo II - Commercio su aree pubbliche

 

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Art. 14 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, escluso il demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; N7

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Art. 15 - Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area, negli spazi appositamente definiti da ogni singolo comune, purché in forma itinerante e sui posteggi liberi.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui

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Art. 15-bis - Trasferimento dell’attività

N11

1. Il trasferimento dell’attività comporta a favore dell’avente causa il trasferimento del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività fino alla scadenza originaria dello stess

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Art. 16 - Norme a tutela delle zone rurali

1. Al fine di valorizzare e salvaguardare l'esercizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni con popolazione infe

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Capo III - Sanzioni
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Art. 17 - Sospensioni e revoche

1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese, o è ordinata la chiusura dell’esercizio attivato con comunicazione, per un periodo di cinque giorni in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni. N21

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Art. 18 - Sanzioni pecuniarie

1. N30

2. Chiunque violi le diposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 15 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.

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Capo IV - Norme transitorie e finali
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Art. 19 - Disciplina transitoria

1. Per le parti non contrastanti con la presente legge o con i successivi provvedimenti regionali d'attuazione, si applicano le disposizioni statali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1

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Titolo III - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

 

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Art. 20 - Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. Per somministrazione s'intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli a

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Art. 21 - Tipologie degli esercizi aperti al pubblico

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese

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Art. 22 - Programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove un processo di programmazione da parte dei comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche delle singole località, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, fissa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono le condizioni da accertare p

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Art. 23 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali

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Art. 24 - Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico

1. Costituiscono attività di somministrazione non aperte al pubblico le attività destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone. Per tali attività si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 34.

2. L'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a previa comunicazion

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Art. 25 - Attività non soggette ad autorizzazione

1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 le attività disciplinate dal presente titolo svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglien

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Art. 26 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in

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Art. 27 - Disposizioni per i distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale

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Art. 28 - Esercizio di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.

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Art. 29 - Subingresso

1. Il trasferimento per atto tra vivi è sempre consentito purché sia data prova dell’effettivo

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Art. 30 - Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annuali o stagionali, son

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Art. 31 - Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 sono revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del su

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Art. 32 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono

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Art. 33 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a tre

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Art. 34 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

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Art. 35 - Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 23 e 24 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 32 �

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Titolo IV - Incentivi a favore dei centri commerciali naturali

 

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Art. 36 - Incentivi

1. Al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dell'utenza, ai centri commerciali naturali sono concessi, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, contributi fino al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di programmi annuali di promozione. N6

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Art. 37 - Priorità per le agevolazioni

1. In ordine ai criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 3 dell'

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Art. 38 - Interventi a favore dei comuni

1. Per l'anno 2006, a valere sulla misura 5.1 (Politiche per le aree urbane) del Complemento di programmazione 2000/2006, una quota non inferiore al 20 per

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Art. 39 - Centri polifunzionali

1. Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolge

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Titolo V - Disposizioni finali

 

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35073 10781000
Art. 40 - Rapporto annuale

1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio predispone, d'intesa con l'Osservatorio economico regionale, la redazi

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35073 10781001
Art. 41 - Disposizioni finanziarie

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 16.200.000 per l'anno 2006 ed in euro 1.000.000 per gli anni su

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Art. 42 - Attuazione della presente legge

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e previa consultazione delle organizzazioni pi

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Art. 43 - Abrogazioni

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