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Ord. P.C.M. 16/01/2017, n. 14

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018. (Ordinanza n. 14).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. P.C.M. 02/08/2019, n. 80
- Ord. P.C.M. 15/12/2017, n. 43
- Ord. P.C.M. 31/07/2017, n. 35
- Ord. P.C.M. 09/06/2017, n. 28
- Ord. P.C.M. 03/04/2017, n. 18
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[Premessa]

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016


Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;

Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto l’

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Art. 1. - Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017 - 2018

1. È approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato:

a) costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del

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Art. 2. - Attività di progettazione

1. Attesa la necessità di assicurare l’immediato avvio dell’attività di costruzione degli edifici scolastici previsti dalla lettera a) del precedente comma 1 dell’art. 1, ed in applicazione delle previsioni di cui all’art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, “l’attività di progettazione, avviata dal commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo art. 3, consiste nella elaborazione del progetto definitivo” N1.

2. L’attività prevista dal precedente comma 1 è effettuata “dai comuni e dalle province anche attraverso professionisti abilitati o” N2 dal personale, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che potrà avvalersi del supporto assicurato dalle Istituzioni universitarie, secondo le modalità stabilite mediante appositi accordi stipulati ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, con il Commissario straordinario.

3. L’attività di verifica preventiva della progettazione, di cui all’

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Art. 3. - Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria

1. Entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni e le province, proprietari degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1 dell’art. 1 ed inseriti nell’elenco di cui all’allegato n. 1, provvedono alla conferma dell’individuazione delle aree, fornendo, laddove mancante, la documentazione attestante la fattibilità dell’intervento, avvalendosi eventualmente, anche su richiesta delle regioni, del supporto del Dipartimento della Protezione civile per la valutazione geoidrologica speditiva, dandone contestuale comunicazione al Commissario straordinario, destinate alla realizzazione degli edifici scolastici.

2. Al fine di assicurare il pronto avvio delle attività di costruzione degli edifici scolastici previsti dalla lettera a) del precedente comma 1 dell’art. 1, la localizzazione degli edifici avviene prioritariamente in aree di proprietà pubblica, immediatamente disponibili, con idonea destinazione urbanistica ed accessibilità, ove possibile, ai servizi primari.

3. In caso di inosservanza del termine previsto dal primo comma, la conferma dell’individuazione delle aree viene effettuata dal presidente della regione - Vicecommissario, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Commissario straordinario ed inviata anche al comune ovvero alla provincia inadempiente. Decorso inutilmente il termine previsto dal precedente periodo, il Commissario straordinario procede alla cancellazione dell’intervento dall’elenco di cui all’allegato n. 1 della presente ordinanza.

4. Qualora sia disposta la cancellazione dall’intervento ai sensi e per gli effetti del precedente terzo comma, è fatta salva la possibilità di procedere al suo inserimento nei successivi elenchi approvati con le ordinanze commissariali previste dall’art. 1, comma 3, della presente ordinanza.

5. I comuni e le province, proprietari degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1 dell’art. 1, provvedono: a) entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, alla realizzazione del rilievo topografico, con restituzione grafica, dell’area destinata alla localizzazione del nuovo edificio; b) entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, alla redazione, d’intesa con le regioni interessate, della relazione geotecnica/geologica relativa all’area destinata alla localizzazione del nuovo edificio; c) ove necessario entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, alla demolizione degli edifici ed al conferimento delle relative macerie in dis

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Art. 4. - Centrale unica di committenza

1. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia svolge le funzioni di centrale unica di “committenza, per conto del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 che, ai fini della realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 1, costituisce stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016.” N1

1-bis. La centrale unica di committenza provvede all’individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attività necessarie secondo le modalità previste dalla presente disposizione e dal sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017. In particolare, la centrale unica di committenza:

a) assicura, attraverso il proprio sito istituzionale, l’accessibilità all’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal commissario straordinario in ordine al numero, alla tipologia ed alle caratteristiche essenziali dei lavori da affidare, all’effettuazione di una consultazione preliminare, mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse di tutti gli operatori economici iscritti, alla data di scadenza del termine indicato nel medesimo avviso, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e degli operatori economici iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della

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Art. 5. - Procedure di gara

N9

1. Per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 1, è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come disciplinata dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 8 del 2017, sulla base del progetto definitivo elaborato in conformità alle previsioni contenute negli articoli 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'offerta ha ad oggetto il prezzo e le migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, ed è corredata da apposito cronoprogramma. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. N14

2. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 1 entro l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018:

a) i termini per la presentazione delle offerte non possono essere superiori a quindici giorni ovvero a diciotto giorni, qualora le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi;

b) nelle ipotesi previste dal comma 3 dell’art. 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni.

3. Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dagli articoli 45 e 46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30.

4. Limitatamente all’attività di progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La lettera di invito indica i requisiti richiesti per i progettisti, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale occorrenti in relazione alla natura ed all’importo dei lavori oggetto degli affidamenti, come di seguito descritti:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b) dichiarazione concernente il fatturato relativo ai servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, espletati negli ultimi tre esercizi disponibili ed anteriori alla formalizzazione dell’offerta;

c) elenco dei lavori, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi cinque anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più im-portanti;

d) elenco dei lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi dieci anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti;

e) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di in-gegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA);

f) per i professionisti singoli e associati, numero delle unità di personale tecnico.

5. Il possesso dei requisi

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Art. 6. - Esecuzione del contratto

1. La costruzione di nuovi edifici scolastici, previsti dalla lettera a) comma 1 dell’art. 1, deve essere effettuata con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio.

2. Gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dell’esecuzione del contratto o di direttore dei lavori, di direttori operativi, di ispettori di cantiere, di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di collaudatore ovvero di componente della commissione di collaudo, di verificatore della conformità, vengono conferiti al personale, anche non di ruolo, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, “ovvero in esecuzione delle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016,” N2 in possesso della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge. “Ai dipendenti pubblici incaricati dello svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono riconosciuti gli incentivi previsti dall’

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Art. 7. - Attività di controllo

N9

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Art. 8. - Disciplina di rinvio e di coordinamento

1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni del

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Art. 9. - Disposizione finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, a si provvede con le risorse del Fondo p

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Art. 10. - Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere ripa

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Allegato 1 - Scuole da ricostruire

N13

Parte di provvedimento in formato grafico


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