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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 30/05/2012, n. 58

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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza e sorveglianza continuativa in cantiere, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ed attività connesse ai sensi degli artt. 123 a 127 del d.P.R. 554/99, per: interventi urgenti di adeguamento e potenziamento di infrastrutture ed impianti in area di manovra con implementazione AVL per cat. II-III presso l’aeroporto “G.Galilei” di Pisa S. Giusto.

L’art. 206 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che si applicano ai settori speciali esclusivamente determinati articoli della parte II del Codice dei contratti, chiarendo il carattere tassativo delle disposizioni in es

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[Premessa]

Il Consiglio


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Considerato in fatto

Con nota pervenuta in data 19.9.2011, n. 97826, l’esponente Angarano Group Architetti Associati segnalava presunte violazioni nell’affidamento dell’incarico in oggetto, relative, in particolare:

- all’asserita coincidenza tra il redattore del progetto preliminare e l’aggiudicatario della progettazione definitiva ed esecutiva;

- all’asserita carenza, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, documentati, secondo quanto riferito dall’esponente, con fatture falsamente quietanzate.

Alla richiesta di informazioni e chiarimenti avanzata dalla Direzione generale della vigilanza, la stazione appaltante S.A.T. Società Aeroporto Toscano S.p.A. ha risposto con nota del 28.11.2011.

Dall’esame degli atti e dalla documentazione acquisita è emerso quanto segue.

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Ritenuto in diritto

Va chiarita preliminarmente la questione eccepita dalla s.a. circa “l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, del Codice, alla progettazione e realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali, come è quello aeroportuale (art. 206, comma 1 del Codice)”.

Non vi è dubbio che la disciplina comunitaria dei settori speciali è caratterizzata da una minore rigidità rispetto a quella generale dei settori ordinari, ma la specificità dell’oggetto dei contratti nei settori speciali si è venuta sempre più atteggiando in termini di specialità più che di eccezione.

L’art. 206 stabilisce che si applicano ai settori speciali esclusivamente determinati articoli della parte II del Codice, con ciò chiarendo il carattere tassativo delle disposizioni in esso richiamate e, quindi, il divieto di applicazione analogica o estensiva di ulteriori disposizioni della parte II; ciò indurrebbe a ritenere che ne restano escluse le norme sulle attività di progettazione recate dall’art. 90.

Una lettura coerente e sistematica delle norme, tuttavia, non può prescindere dalla considerazione che, nell’ambito dei contratti speciali, sebbene non debbano necessariamente essere applicate le disposizioni normative specifiche sulle procedure di gara, devono tuttavia essere osservati alcuni indefettibili principi concorrenziali, desumibili dal Trattato UE, quali la trasparenza e la par condicio.

È in quest’ottica che va dunque esaminata la regolarità della procedura di gara ed è solo rispetto a detti principi che la questione può essere valutata.

La prima questione da esaminare riguarda la possibilità per il soggetto che ha redatto il progetto preliminare di partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria concernenti, tra l’altro, la progettazione di secondo e terzo livello e la necessità di stabilire se questo costituisca un vulnus al principio di par condicio e di simmetria informativa, elementi portanti alla base di un sano principio concorrenziale.

Ad avviso dell’esponente sarebbe desumibile dall’art. 90, comma 8, la regola secondo cui il progettista che abbia partecipato ad una fase di progettazione non può partecipare alle fasi di progettazione successive, in quanto questi si troverebbe in una posizione di vantaggio a detrimento degli altri potenziali concorrenti.

Tale disposizione, che deriva dall’art. 17, comma 10, della legge 109/94 e riafferma il principio per cui chi partecipa alla redazione del progetto non può successivamente partecipare ad appalti o concessioni, relativi alla stessa opera, è stata normalmente interpretata in seno piuttosto restrittivo, posto che il divieto da essa recato non doveva ritene

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Il Consiglio

- rileva che le procedure poste in essere dalla S.A.T. Società Aeroporto Toscano S.p.A. in relazione all’affidamento dell’appalto in oggetto non risultano conformi alla normativa degli appalti pubblici e, in particolare, alle regole di trasparenza, par condicio e simmetria informativa;

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