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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/02/2012, n. 15
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/02/2012, n. 15
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Società LAVORINT S.p.A. – “Procedura aperta per la somministrazione di lavoro temporaneo per refezione per il biennio scolastico 2011/2013” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo complessivo lordo : € 279.941,67 oltre IVA – S.A.: Comune di Maddaloni.La Stazione appaltante, nell'individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi oggettivi di valutazione d |
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[Premessa]I |
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Considerato in fattoIn data 21 ottobre 2011 è pervenuta la prefata istanza di parere, con la quale la Società LAVORINT S.p.A. contesta alla S.A. di aver operato una inammissibile commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione per l’assegnazione del |
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Ritenuto in dirittoLa questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità del bando di gara indetto dal Comune di Maddaloni, che la società LAVORINT S.p.A. contesta per le ragioni evidenziate in fatto. Al riguardo, vale preliminarmente osservare che la disciplina di gara (art. 6 “Criteri di valutazione”, punto 1e) effettivamente include tra gli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica meritevoli di punteggio il “Fatturato dell’impresa” (punti max 10 su 60), così come l’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, contempla il criterio relativo all’ “elemento fatturato” ai fini dell’ “Aggiudicazione del servizio”. Dalla disamina della lex specialis deve quindi inferirsi che la stazione appaltante ha attribuito rilievo al fatturato quale criterio di valutazione della qualità dell’offerta tecnica, ancorché questo sia un profilo tradizionalmente riservato alla qualificazione dell’impresa alla gara. Sul punto si registra il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “risultano indebitamente inclusi, tra i criteri di valutazione delle offerte, elementi attinenti alla capacità tecnica dell'impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati), anziché alla qualità dell'offerta, alla luce dei principi, anche comunitari, ostativi ad ogni commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione ed i criteri afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione, in funzione dell'esigenza |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la disciplina di gara predisposta dall |
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