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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 17/07/2013, n. 122

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ANCE Bari e Barletta Andria Trani – Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori riguardanti il recupero tecnico-funzionale e il completamento dell’ex monastero di Santa - Importo a base di gara € 2.253.409,09 – S.A.: Comune di Gravina in Puglia.

Art. 122, comma 6, lettera. e)  D.Lgs. 163/2006 e art. 70, commi 1 e 10, D.Lgs. 163/2006: termine presentazione offerte - Offerta economicamente più vantaggiosa: pesi ponderali da attribuire ai diversi fattori

1. Il richiamo all’art. 70, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, operato dall’art. 122 del medesimo decreto legislativo, impone alle stazioni appaltanti, nel fissare il termine di ricezione delle offerte, di considerare il tempo ordinariamente necessario per prepararle e la complessità della prestazione oggetto del contratto; l’art. 70, comma 10, D. Lgs. 163/2006 prevede la proroga de

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 24 gennaio 2013 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale l’ANCE Bari e Barletta Andria Trani (di seguito ANCE) ha chiesto un parere in merito alla legittimità di alcune clausole del bando e del disciplinare relativi alla gara di cui in oggetto.

L’istante ha evidenziato in primo luogo che il termine di presentazione delle offerte violerebbe quanto disposto dall’art. 70, commi 1 e 10 D.Lgs. 163/2006

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Ritenuto in diritto

Le questioni controverse, qui in esame, concernono la legittimità di alcune clausole del bando e del disciplinare di gara.

Con riferimento alla prima censura, si osserva che l’appalto de quo risulta disciplinato in ragione del suo valore economico dall’art. 122 D.Lgs. 163/2006R, in virtù del quale “ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: (…) e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito…” (comma 6). Il richiamo all’art. 70, comma 1, D.Lgs. 163/2006 impone alle stazioni appaltanti nel fissare il termine di ricezione di tener conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, mentre l’art. 70, comma 10, D.Lgs. 163/2006 prevede la proroga del predetto termine, quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, come nel caso in esame. Quest’ultima disposizione non indica un termine minimo che deve essere rispettato, ma richiede semplicemente che lo stesso sia adeguato a consentire a tutti gli operatori economici interessati di prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

Nel caso in esame l’appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi necessari per recuperare l’ex monastero di Santa Sofia e dagli atti trasmessi risulta che il bando di gara, pubblicato sul GURI n. 95 del 17 agosto 2012, indica, all’art. 6, il termine per la presentazione delle offerte nella data del 28 settembre 2012 o

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le clausole della lex specialis sono c

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Dalla redazione