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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 25/09/2013, n. 156
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 25/09/2013, n. 156
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ANCE Palermo e dal Comune di Castronovo di Sicilia (PA)– “Consolidamento di zone a difesa del centro abitato del Comune di Castronovo di Sicilia: interventi sul costone roccioso a monte delle c.de S. Marco ”- Importo a base d’asta € 1.576.299,90 – S.A. Comune di Castronovo di Sicilia (PA).Clausole bando. Discrezionalità. Legittimità. Assunzione manodopera locale. Illegittimità. Criteri soggettivi di qualificazione e criteri oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta. Divieto commistione. Illegittimità 1. E’ illegittima l’attribuzione di un punteggio, nell’ambito dell’offerta tecnica e qualitativa, alla “percentuale di importo contrattuale che il concorrente intende garantire con le modalità previste dall’art. 75 co. 2 del codice o con fidejussione bancaria, oltre a quella dovuta per legge”. Tale elemento di valutazione nulla ha a che vedere con la qualità dell’offerta tecnica, intesa come proposta di so |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 23 ottobre 2012 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe con la quale l’ANCE Palermo e il Comune di Castronovo di Sicilia hanno chiesto un parere in merito alla legittimità di alcune clausole del bando di gara per l’affidamento dei lavori di consolidamento di zone a difesa del centro abitato del Comune di Castronovo di Sicilia, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. |
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Ritenuto in dirittoLa prima questione che viene qui in rilievo riguarda la legittimità della previsione del bando di gara, come rettificato, circa l’attribuzione, all’offerta tecnica e qualitativa, di punti 9 su 60 per “percentuale di importo contrattuale che intende garantire con le modalità previste dall’art. 75 co. 2 del codice o con fidejussione bancaria, oltre a quella dovuta per legge (art. 7 comma 2 lett. a) della L.R. 12/2011, così come specificato all’art. 11 comma 3 lett. a) D.P. n. 13 del 31.01.2012, in ragione del ribasso offerto).” Sostiene l’ANCE Palermo che tale elemento di valutazione nulla ha a che vedere con la qualità dell’offerta tecnica, intesa come proposta di soluzioni progettuali migliorative, rispetto a quelle contenute nel progetto a base di gara. La scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, difatti, deve tendere all’individuazione dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo e pertanto bisogna riferirsi a parametri che abbiano una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che servono a misurare il valore dell’offerta intrinsecamente intesa. La censura è fondata. La funzione svolta dalle garanzie fideiussorie non ha nulla a che vedere con la prestazione che si va ad offrire tant’è che la qualità di quest’ultima, negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, va valutata secondo i parametri di cui all’art. 83 del codice, i quali, seppure elencati in termini esemplificativi, prescindono da ogni riferimento alla cauzione, sia essa provvisoria che definitiva. Gli elementi di valutazione devono avere necessariamente carattere oggettivo, in quanto direttamente collegati con la prestazione contrattuale e devono, in questo senso, rispondere ai generali canoni di ragionevolezza. Conseguentemente nella scelta dell’offerta più conveniente, quella cioè che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, il riferimento alla garanzia da prestare ai sensi dell’art. 113 del codice allontana l’amministrazione da parametri che hanno diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, - che la clausola del bando del Comune di Castro |
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