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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/07/2011, n. 69

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Procedura ristretta per l’affidamento in appalto del servizio mensa per gli studenti ed il personale dell’Università della Calabria.

Le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti d

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[Premessa]


IL CONSIGLIO

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Considerato in fatto

In relazione alla procedura di gara in oggetto, è pervenuta all’Autorità la segnalazione della COT Società Cooperativa, con la quale ha evidenziato alcune previsioni del bando di gara ritenute non in linea con la normativa in materia di contratti pubblici, in particolare con il principio del favor partecipationis.

In particolare, è stato lamentato che il bando di gara richiede al punto 2), sezione VI.3) - “Informazioni Complementari” - in primo luogo, di elencare i principali servizi e forniture prestati negli ultimi tre anni “di cui almeno uno di importo annuo non inferiore ad euro 5.000.000,00” (v. lettera c) ed, in secondo luogo, il possesso di alcune certificazioni che non sarebbero pertinenti all’oggetto dell’appalto in questione (v. lettere d)-i)).

È stata poi contestata la scarsa chiarezza in ordine agli importi posti a base d’asta, in quanto la S.A., ad ogni quesito in merito, avrebbe comunicato voci di costo aggiuntive o differenti, disorientando in tal modo i potenziali concorrenti.

Dall’esame della lex specialis, l’Autorità ha, in effetti, rilevato alcune criticità in ordine all’affidamento in epigrafe e pertanto ha ritenuto di avviare un procedimento di vigilanza, anche in considerazione dell’attuale iniziale fase della procedura di gara, atteso che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 07.04.2011. Nella nota di avvio dell’attività istruttoria ha osservato quanto segue.

In relazione alla prima censura rappresentata dal segnalante, è stato rilevato che la richiesta dell’elenco dei principali servizi e forniture prestati negli ultimi tre anni “di cui almeno uno di importo annuo non inferiore ad euro 5.000.000,00” appare come un “requisito ulteriore”.

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Ritenuto in diritto

Per quanto rappresentato nella parte in fatto che precede, si rimettono le seguenti considerazioni.

In relazione alla prima censura rappresentata dal segnalante (elenco dei principali servizi e forniture prestati negli ultimi tre anni “di cui almeno uno di importo annuo non inferiore ad euro 5.000.000,00”) non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla S.A., ovvero che “sebbene di natura quantitativa, il criterio selettivo di “un contratto di pari valore a quello da affidare e perciò di pari complessità, fosse l’unico ragionevole”al fine di provare la capacità tecnica e professionale dei candidati.

Il suddetto obiettivo di dimostrare l’idoneità del prestatore di servizi alla gestione del servizio mensa da affidare mediante la procedura de qua, perseguito dalla S.A. può essere invece più propriamente soddisfatto, invero, dal requisito soggettivo di cui alla lettera b), nel quale alle imprese concorrenti si richiede di provare il possesso di un fatturato, realizzato nell’ultimo triennio, relativo proprio ai servizi nel settore oggetto di gara non inferiore a 10.200.000,00€ (valore pari a circa due volte l’importo annuo stimato del c.d. “servizio di punta”, ossia il servizio mensa, pari a 5.000.000,00€), ex art. 41, co. 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006.

Richiedere, dunque, in aggiunta di dimostrare anche che nello stesso triennio si sia stipulato almeno un contratto annuale (nel generico settore dei servizi) di importo non inferiore a quello stimato come valore annuale del suddetto “servizio di punta”, non sembra ragionevolmente teso al fine pubblico perseguito nel caso di specie. In altri termini, il fatto di per sé di aver svolto in un anno (generici) servizi per 5.000.000,00€ in un qualsiasi settore di servizi, quali potrebbero essere i servizi informatici o i servizi di facility manangement dove le peculiarità tecniche e professionali possono essere anche di gran lunga molto diverse da quelle precipue del settore in questione, non risulta probante della capacità tecnica e professionale dei candidati alla gara in oggetto. Tra l’altro, si osserva che tra valore e complessità di un contratto non vi è una relazione biunivoca identica in tutti i settori di servizi, in alcuni di essi un contratto annuale di importo pari a 5.000.000,00 € può afferire all’erogazione di un servizio particolarmente complesso ed in un altro settore può non esser affatto indice di tale complessità.

Si ritiene, pertanto, che il predetto requisito si configuri come un requisito soggettivo “ulteriore” e più stringente rispetto a quelli indicati dalla legge, in quanto atto a provocare un’indebita restrizione della platea dei potenziali concorrenti, a danno dell’interesse pubblico a reperire il miglior operatore economico sul mercato, ponendosi, pertanto, al di fuori del principio di ragionevolezza secondo criteri non discriminatori, di logicità e proporzionalità rispetto al fine pubblico perseguito (ex multis Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. Stato, sez. V, 13.12.2005 n. 7081; Cons. Stato, sez. IV, 22.10.2004, n. 6967; Cons. Stato, sez. V, 31.12.2003, n. 9305).

Concludendo in ordine alla doglianza in trattazione, si deve evidenziare, infine, che a supporto della tesi sostenuta dalla S.A. non si può neanche accogliere la riflessione che “la regolare esecuzione nel triennio di almeno un contratto di pari valore a quello da affidare e perciò di pari complessità, fosse probante della capacità tecnica e professionale dei candidati anche perché i requisiti, di cui all

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Il Consiglio

- ritiene che il requisito di partecipazione costituito dal fornire l’elenco dei principali servizi e forniture prestati negli ultimi tre anni “di cui almeno uno di importo annuo non inferiore ad euro 5.000.000,00” rappresenti un requisito “ulteriore” lesivo del principio di favor partecipationis e del principio di par condicio, nei sensi di cui in motivazione;

- rammenta all’Università della Calabria

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