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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 11/06/2009, n. 68
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 11/06/2009, n. 68
Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla ASP di Vibo Valentia (RG) – servizio di ossigenoterapia con consegna al domicilio degli assistiti della ASP di Vibo Valentia. Euro 572.400,00. S.A.: ASP di Vibo Valentia.1. La stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. La ragionevolezza d |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 11 luglio 2008 è pervenuta istanza di parere da parte della ASP di Vibo Valentia, la quale riporta alcune censure sollevate da una partecipante, la ditta Vivisol Calabria S.r.l., nel corso della procedura di gara in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La prima contestazione mossa dalla ditta afferisce alla commistione tra requisiti di partecipazione e criterio di aggiudicazione, essendo stato att |
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Ritenuto in dirittoNel caso in esame sono state sollevate una serie di censure da una ditta partecipante che, in parte, essendo state condivise dalla stazione appaltante, sono state superate con l’avvenuta rettifica della documentazione di gara. Per quanto attiene alle contestazioni non accolte dalla ASP di Vibo Valentia si osserva quanto segue. In ordine al fatturato che la Vivisol Calabria S.r.l. considera sproporzionato si rileva che, come è stato più volte da questa Autorità evidenziato, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. Stato, sez. V, 13. |
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Il Consiglioritiene che, nei limiti di cui in motivazione, l’unica censura che può t |
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