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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 13/05/2010, n. 96

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’ARPA S.p.A. – Fornitura in forma frazionata di materiali di ricambio per Autobus – Importo a base d’asta € 1.520.000,00 – S.A.: ARPA S.p.A.

1. In una gara di appalto per la fornitura di parti di ricambio per autobus, non è conforme alla normativa di settore la disposizione del bando di gara che consente di fornire ricambi equivalenti, subordinatamente e condizionatamente al rispetto di una serie di presupposti, quali la produzione di certificati di omologazione del prodotto e in mancanza di omologazione, certificazione di equivalenza rilasciati da organi accreditati ai sensi della normativa europea o, in via residuale l’effettuazione specifiche prove di labora

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 16 dicembre 2009 è pervenuta l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’ARPA S.p.A. ha chiesto all’Autorità di esprimersi in merito alle eccezioni sollevate alla stazione appaltante medesima dall’impresa SVAN S.r.l. in ordine ad alcune previsioni del disciplinare di gara e del capitolato tecnico, concernenti la procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare la SVAN S.r.l. ha contestato le previsioni di cui al punto 2.0 del disciplinare di gara, laddove in riferimento ai lotti nn. 1, 2, 3 e 4 vengono indicate le marche dei ricambi meccanici oggetto di fornitura, rispettivamente IVECO-IRISBUS, MERCEDES, SCANIA E MAN e viene richiesto necessariamente il ricambio originale, inteso quale “Ricambio prodotto e/o commercializzato dal costruttore del veicolo o della parte meccanica di esso con il proprio marchio” (punto 4.1 del capitolato tecnico). Tale disposizione - ad avviso della SVAN S.r.l. - determinerebbe la partecipazione ai suddetti lotti delle sole concessionarie ufficiali delle case costruttrici del veicolo sopra citate, escludendo gli altri operatori del mercato che commercializzano il ricambio c.d. di primo impianto, che è a tutti gli effetti un ricambio originale, sia a tenore del Regolamento CE n. 1400/2002 (c.d. “Direttiva Monti”) sia perché prodotto dagli stessi costruttori del particolare successivamente assemblato dalle case costruttrici del veicolo.

Ugualmente illegittima

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Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta a questa Autorità con l’istanza di parere indicata in epigrafe attiene alle caratteristiche tecniche dell’oggetto della fornitura in affidamento, concernente ricambi meccanici per autobus in uso all’ARPA S.p.A. (Agenzia di trasporto pubblico regionale), nonché ai criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ove, tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, viene dato rilievo, attraverso l’attribuzione di un punteggio, all’ubicazione dei magazzini di proprietà del concorrente (definita dal rapporto tra le dimensioni di detti magazzini e la distanza dalle sedi operative della stazione appaltante).

In ordine alla prima questione è da premettere che, secondo quanto già espresso dall’Autorità in precedenti occasioni (si vedano i pareri 23 aprile 2009 n. 57; 20 dicembre 2007 n. 158; 10 ottobre 2007 n. 51; 19 luglio 2007 n. 256) in conformità all’indirizzo tracciato dal giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006R, le specifiche tecniche di appalto devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza (comma 2) e, a meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le dette specifiche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata, né far riferimento a un’origine o produzione specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti (comma 13).

Pertanto, l’eventuale indicazione di marchi o prodotti deve essere collegata a diciture quali “o equivalente” ovvero “tipo”, significative della volontà dell’amministrazione di utilizzare

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le previsioni del disciplinare di gara

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