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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/11/2012, n. AG23/2011

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Richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Modifiche soggettive all’interno del RTI esecutore a seguito di cessione di ramo d’azienda che coinvolga una delle due imprese componenti.

In caso di cessione di ramo d’azienda, si realizza una modifica soggettiva dell’esecutore, consentita dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e non incom

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Testo del provvedimento

In esito a quanto richiesto dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (d’ora in poi anche l’Istante) con nota acquisita al prot. n. 59119, in data 14 giugno 2012, si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 21 novembre 2012 ha approvato le seguenti considerazioni.

Nello specifico, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata (cui è subentrata la odierna istante Fondazione PTV) ha indetto, nel 2006, una procedura aperta per l’affidamento in appalto del “servizio di noleggio e lavaggio della biancheria, delle divise e dei sets chirurgici sterili per Sala Operatoria e Servizio noleggio di kit di ferri chirurgici sterili mediante gestione esterna, inclusa la ristrutturazione edile e impiantistica e con gestione delle aree di sub sterilizzazione interna al Policlinico”. La gara è stata aggiudicata al RTI costituito da due società, la SO.GE.SI. S.p.A., capogruppo mandataria, e la Rivoira S.p.A., mandante; il relativo contratto di appalto, di durata novennale, è stato sottoscritto dal RTI con la Fondazione Policlinico Tor Vergata nel febbraio 2011.

In corso di esecuzione del contratto la società mandataria ha comunicato alla Fondazione PTV, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 del Codice dei contratti pubblici, di aver provveduto ad acquisire dalla mandante il ramo d’azienda afferente l’attività di svolgimento dei servizi dalla stessa prestata ed oggetto di contratto, precisando di possedere, singolarmente ed in toto, i requisiti previsti dal bando.

A tal proposito, atteso che il contratto di cessione è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione, domanda l’istante se sia legittimo il rilascio del provvedimento anzidetto, ai fini del subentro; e se la modifica soggettiva del RTI sia ammissibile e conforme all’art. 37, comma 9, del Codice, a tenore del quale “salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”, sostenendo che a seguito della cessione del ramo di azienda si verificherebbe una vera e propria estinzione del raggruppamento, con conseguente prosecuzione del rapporto contrattuale con un’impresa singola, nel caso di specie la SO.GE.SI. S.p.A.

Ritenuta la questione rilevante sia dal punto di vista giuridico che economico, è stato avviato il procedimento ex art. 4 del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici, dandone contestuale notizia all’istante e ai controinteressati con nota prot. n. 85378 del 6 settembre 2012.

Successivamente, con nota prot. n. 90750 del 20 settembre 2012 è intervenuta nel procedimento la società SO.GE.SI. S.p.A., assistita e rappresentata dall’Avv. Andrea Zanetti, il quale - oltre ad evidenziare una coincidente rappresentazione del fatto - ha precisato che “SO.GE.SI. e Rivoira sono e restano solidalmente responsabili nei confronti della Fondazione PTV (il raggruppamento è di tipo orizzontale) e la garanzia in favore della PTV derivante dalla polizza fideiussoria non viene in alcun modo modificata/ridotta dalla cessione”. Ciò in quanto la cessione di ramo di azienda ai sensi dell’art. 116 del Codice dei contratti pubblici, che costituisce, nel sistema, un norma speciale, non ha in alcun modo modificato l’atto costitutivo del raggruppamento, che pertanto non si è estinto, stante anche l’irrevocabilità del mandato conferito dalla Rivoira S.p.A. alla SO.GE.SI. S.p.A., oltre al fatto che non ha influito sulla garanzia -

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