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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/07/2012, n. 118
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/07/2012, n. 118
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ATI FAPA sas – Falsetta Francesco snc – Affidamento a terzi del servizio Mos alla sede di Ancona in forma di Catering Completo”– Importo a base d’asta E. 561.800,00 - S.A.: Guardia di Finanza - Ancona.Cauzione provvisoria. Omessa autentica notarile firma fidejussore. Art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. n. 163/2006. E’ legittima l’esclusione del concorrente disposta dalla stazione appaltante per omessa autentica |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 17 gennaio 2012 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe con l |
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Ritenuto in dirittoLa questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità dell’esclusione disposta nei confronti dell’ATI FAPA sas - Falsetta Francesco per le ragioni evidenziate in fatto. Al riguardo vale rilevare che il punto III.2.1)-8) del bando di gara stabilisce che, in tema di cauzione provvisoria…”se costituita da fidejussione bancaria/assicurativa dovrà recare la firma autenticata da notaio”. Al punto VI.3)- 7) è stabilito che “L’inosservanza di una sola prescrizione dei punti precedenti o l’incompletezza, la mancata o la non conforme produzione di uno solo dei documenti richiesti comporterà l’automatica esclusione dalla gara”. Al riguardo, occorre ripercorrere brevemente i principali orientamenti giurisprudenziali rispetto alle prescrizioni escludenti della disciplina di gara. Ebbene, si afferma in giurisprudenza che, in ordine all’esclusione di un concorrente da una pubblica gara, si configura una summa divisio tra prescrizioni di lex specialis sanzionate o meno a pena di esclusione, potendo quest’ultima essere disposta soltanto quando sia espressamente prevista, avuto riguardo al fatto che l’applicazione dell’assetto disciplinare di una gara, nel quale sono dettate le cosiddette “regole del gioco”, si impone sia alla stazione appaltante che l’ha predisposta sia alle imprese concorrenti. |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che siano legittimi sia la contestata clau |
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