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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 09/05/2013, n. 77

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal R.T.I. De Cicco s.a.s./Edilelettra s.r.l. – “Realizzazione dei lavori e delle prestazioni necessarie per l’efficientamento e riqualificazione energetica del presidio ospedaliero “Perrino di Brindisi” –. Importo a base di gara € 8.099.626,00– S.A.: Azienda Sanitaria Locale Brindisi.

Artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006. Costi sicurezza. Omessa previsione lex specialis di gara. Onere derivante direttamente dalla legge. Legittima esclusione

Anche in asse

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 7 febbraio 2013 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe con la quale il R.T.I. De Cicco s.a.s./Edilelettra s.r.l. ha chiesto un parere in merito alla legittimit&ag

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Ritenuto in diritto

La questione qui controversa ruota intorno alla legittimità dell'esclusione del R.T.I. De Cicco s.a.s./Edilelettra s.r.l. per non aver specificato, nella composizione dell’offerta, i costi di sicurezza generici diversi da quelli specifici (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), così come previsto dall’art. 86 comma 3 bis e dall’art. 87 co. 4 D.Lgs. 163/2006 R.

Al riguardo si ritiene opportuno specificare che gli oneri della sicurezza devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati e individuati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte e che sono, pertanto, aperti al confronto concorrenziale, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.

Il citato art. 86 comma 3-bis stabilisce che: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. (art. 86, comma 3 bis).

L’art. 87 comma 4 del Codice prevede che: “Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’Azienda Sanitaria Locale di B

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Dalla redazione