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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 13/02/2014, n. 32
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 13/02/2014, n. 32
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla W.L. Gore & Associati s.r.l.: “Gara per la fornitura di pacemaker e sistemi di chiusura percutanea di difetti cardiaci” – importo stimato pari ad euro 5.899.158,35 – S.A.: Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa.Art. 2, comma 1-bis, del Codice - Obbligo di motivazione in ordine alla mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali. L’immotivato accorpamento in un unico lotto di gara di prodotti non omogenei tra lor |
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[Premessa] |
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CONSIDERATO IN FATTOIn data 3 ottobre 2013 è pervenuta l’istanza in epigrafe, con la quale la W.L. Gore & Associati s.r.l. chiede a questa Autorità un parere in merito alla procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria n. 3 di Bassano del Grappa, con bando pubblicato il 10 luglio 2013, per la fornitura triennale di pacemaker con elettrocateteri, defibrillatori cardiaci impiantabili con elettrocateteri, monitor cardiaci impiantabili e sistemi di chiusura percutanea di difetti cardiaci congeniti e per patologie vascolari (suddivisi in 16 lotti e destinati a |
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RITENUTO IN DIRITTOIl quesito all’esame dell’Autorità riguarda la gara indetta dall’Azienda Sanitaria n. 3 di Bassano del Grappa per la fornitura triennale di dispositivi di chiusura percutanea per difetti cardiaci congeniti e per patologie vascolari. La società W.L. Gore & Associati s.r.l. lamenta l’illegittimità del capitolato d’appalto, nella parte in cui prevede l’accorpamento di dispositivi eterogenei all’interno dei lotti n. 12, n. 13 e n. 14. La censura è fondata. In via di principio, la suddivisione in lotti di un appalto afferisce all’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante, ma il concreto esercizio di tale potere deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nella procedura di affidamento e non deve determinare una sostanziale violazione dei principi di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione posti dall’art. 2 del Codice (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008 n. 1101). |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione: |
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