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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 30/04/2014, n. AG3/14

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Rilocalizzazione dell’ex Facoltà di Ingegneria presso la collina di Erzelli.

1. L’art. 32, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 si applica anche alla realizzazione di opere da parte del privato in forza di accordi convenzionali tesi a disciplinare un complesso sistematico di interventi pubblici e privati in virtù di uno scambio sinallagmatico di prestazioni tra pubblica amministrazione e operatore economico privato; il privato ottiene diritti edificatori e/o destinazioni urbanistiche di aree in cambio della cessione

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Testo del provvedimento

Con nota acquisita al protocollo n. 37203 del 24 marzo 2014 l’Università degli Studi di Genova ha chiesto a questa Autorità di esplicitare le ricadute applicative del Parere sulla normativa AG 3/2014 del 17 gennaio 2014, precedentemente reso a seguito di istanza della stessa Università, con il quale, rammentati i “rigorosi e angusti limiti" entro i quali la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene ammissibile il ricorso all’istituto della compravendita di cosa futura in alternativa all’espletamento di appalto di opera pubblica, l’Autorità ha ritenuto che, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti, il contratto tra l’Università e la società Genova High Tech S.p.A. (di seguito GHT) per l’acquisizione del complesso immobiliare da adibire a nuova sede della ex Facoltà di Ingegneria localizzato nel costruendo Parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli fosse inquadrabile come contratto di appalto di lavori pubblici, piuttosto che come contratto di compravendita di cosa futura. Ciò in quanto l’assetto degli interessi delle parti contraenti desumibile dalle clausole contrattuali evidenzia che la fase dinamica della realizzazione dell’opera ha notevole rilevanza a scapito della mera obbligazione di dare, in applicazione di uno schema negoziale tipico del contratto di appalto. L’Autorità ha altresì ritenuto che l’operazione potesse essere riconducibile, in via di interpretazione analogica, nell’alveo dell’art. 32, comma 1, lett. g), del Codice del contratti così come interpretato dall’Autorità nella Determinazione n. 4/2008.

Il superamento della ricostruzione della fattispecie secondo lo schema negoziale della compravendita di cosa futura e la necessità di ripensare l’operazione secondo le linee prospettate dall’Autorità hanno indotto le parti a confrontarsi sulle possibili soluzioni idonee a soddisfare le condizioni di trasparenza, pubblicità e par condicio imposte dalla normativa comunitaria.

Dal confronto è emersa una divergenza circa gli strumenti da adottare per la realizzazione del progetto.

Il nodo centrale risulta essere il titolo giuridico in base al quale l’Università acquisisce la proprietà dell’area - condizione ne

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Dalla redazione