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Sent. TAR. Piemonte 22/11/2013, n. 1254

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Appalti e contratti pubblici - Servizi esclusi - Procedimento - Non necessità del rispetto delle specifiche norme di dettaglio del Codice - Precisazioni.

Gli appalti di cui all’allegato II B del Codice dei Contratti pubblici sono esclusi dall’applicazione delle norme di dettaglio dello stesso Codice, fatta ec

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SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

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FATTO

1. La società S.G. s.r.l. ha partecipato, quale mandataria capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe s.p.a. ed E.S.I Plus s.r.l., alla procedura ristretta accelerata bandita il 18 gennaio 2012 dall’ASL TO2 per l’affidamento per un periodo di 48 mesi dei servizi di sicurezza antincendio, vigilanza e portierato presso l’ospedale pubblico SGB (lotto 1) e presso i Presidi ospedalieri dell’ASL TO 2 (lotto 2), gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con distribuzione del punteggio complessivo di 100 punti in ragione di 70 punti all’elemento economico e di 30 punti a quello tecnico.

2. La gara è stata aggiudicata:

- al r.t.i. SGS / S.S. / A. s.r.l., quanto al lotto n. 1;

- al r.t.i. SGS / A. s.p.a., quanto al lotto n. 2;

Al secondo posto, in entrambi i lotti, si è classificata T.V. s.p.a.., mentre al terzo posto si è classificato il raggruppamento formato da S.G./Istituto di Vigilanza dell’Urbe/E.S.I Plus s.r.l.

3. Con ricorso portato alla notifica il 20 marzo 2013 e depositato il 4 aprile successivo, S.G. s.r.l., quale mandataria capogruppo del raggruppamento classificatosi al terzo posto, ha imp

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DIRITTO

Vengono all’esame del merito gli atti cui l’ASL TO 2 ha affidato i due lotti della gara relativa all’affidamento dei servizi di sicurezza antincendio vigilanza e portierato presso l’ospedale pubblico SGB (lotto n. 1) e presso i Presidi ospedalieri dell’ASL TO 2 (lotto n. 2).

La ricorrente, mandataria capogruppo del raggruppamento di imprese classificatosi al terzo posto in entrambi i lotti, formula quattro motivi, i primi tre dedotti in via principale e diretti a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, previa esclusione delle concorrenti prime due graduate, il quarto dedotto in via subordinata e diretto a conseguire l’annullamento dell’intera procedura ai fini della sua riedizione.

1. In particolare, con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli articoli 86, comma 3 bis e 87, comma 4 del Codice dei Contratti, nonché dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81: ha rilevato la ricorrente che le offerte economiche dei due raggruppamenti aggiudicatari e della concorrente seconda graduata avrebbero dovuto essere escluse perché non contenevano alcuna indicazione degli oneri della sicurezza, indicazione imposta dalle norme sopra citate a pena di inammissibilità dell’offerta; nessun rilievo, secondo la ricorrente, potrebbe attribuirsi alla circostanza che la legge di gara non facesse menzione di tale obbligo, dal momento che secondo principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, le norme primarie che sanciscono l’obbligo di specificazione nelle offerte economiche degli oneri di sicurezza sono immediatamente precettive ed idonee ad eterointegrare le regole procedurali; né sarebbe possibile, secondo la ricorrente, ipotizzare che la specificazione di detti oneri possa avvenire a posteriori, con i giustificativi richiesti in sede di verifica di congruità, dal momento che in tal modo si opererebbe una non consentita interpretatio abrogans delle norme che contengono la rigorosa disciplina dei costi della sicurezza, in considerazione della delicatezza dei valori implicati; per di più, ha aggiunto la ricorrente, nel caso di specie la stazione appaltante aveva pubblicato sul proprio sito internet uno specifico chiarimento (il n.4) del seguente tenore: “ATTENZIONE: OFFERTA ECONOMICA Si ricorda alle ditte che nello schema di offerta dovranno essere evidenziati gli oneri per la sicurezza”; la ricorrente ha concluso rilevando di essere stata l’unica concorrente, tra le prime tre graduate, ad indicare correttamente nella propria offerta economica gli oneri della sicurezza, con la conseguenza che le prime due avrebbero dovuto essere escluse e l’appalto avrebbe dovuto essere affidato ad essa deducente.

1.1. Osserva il collegio che la censura non può essere condivisa.

1.2. L’appalto di cui si discute rientra, per concorde ammissione delle parti, tra quelli di cui all’allegato II B del Codice dei Contratti, ed in particolare nella categoria n. 23: “Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati”.

1.3. È noto che gli appalti di cui all’allegato II B del Codice dei Contratti sono esclusi dall’applicazione delle norme di dettaglio dello stesso Codice, fatta eccezione per quelle specificamente richiamate dall’art. 20 ma non conferenti al caso in esame (art. 68, specifiche tecniche; art. 65, avviso sui risultati della procedura di affidamento; art. 225, avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Gli stessi appalti, secondo la previsione dell’art. 27 del Codice, sono assoggettati soltanto al rispetto del principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

1.4. Le norme del Codice dei Contratti Pubblici che prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti di specificare i c.d. “oneri da interferenza” nei bandi di gara e l’obbligo per i concorrenti di specificare i c.d. “oneri da rischio specifico” nelle proprie offerte economiche sono sanciti dall’art. 86 commi 3-bis e 3-ter e dall’art. 87 comma 4 del Codice dei Contratti.

Tali norme, per la loro stretta specificità di dettaglio, sono inidonee ad integrare principi generali, salvo che non si voglia ravvisarne uno in ogni frammento del reticolato normativo del Codice, secondo un ordine di idee che sarebbe, però, incompatibile con la ben diversa logica selettiva sottesa ai suoi articoli 20 e 27.

Non integrando principi generali, le predette norme non sono applicabili - neppure in via di eterointegrazione degli atti di gara - alle procedure che abbiano ad oggetto, come nel caso di specie, servizi di cui all’allegato II B, se non nell’ipotesi in cui la stazione appaltante si sia auto-vincolata ad osservarle richiamandole espressamente nella legge di gara.

1.5. Non è questo il caso, però.

Nel caso di specie, infatti, la legge di gara (art. 1.26 del bando) richiamava esclusivamente l’art. 86 comma 1, in relazione ai casi in cui si sarebbe proceduto alla verifica di anomalia, e l’art. 87 comma 2, in relazione agli elementi che avrebbero potuto costituire oggetto di giustificazione in sede di verifica di congruità.

La legge di gara non richiamava, invece, né l’art. 86 commi 3-bis e 3-ter, né l’art. 87 comma 4, ossia gli unici articoli del Codice dei Contratti conferenti al caso di specie.

Ne consegue che nella gara in esame non era sancito l’obbligo per le imprese concorrenti di indicare già in sede di offerta economica l’importo degli oneri della sicurezza.

Ne consegue ulteriormente che la mancata indicazione degli oneri della sicurezza nell’offerta economica non avrebbe potuto comportare l’esclusione del concorrente, in base al principio di tassatività delle cause di

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivament

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