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Delib. ANAC 30/09/2014, n. CP-7

Gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti protezione internazionale - Progetto S.P.R.A.R.
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[Premessa]


Il Consiglio

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Fatto

Con esposto del 21.1.2014, l’Istituto R-R ha sottoposto all’attenzione di questa Autorità la procedura selettiva per la gestione dei servizi di cui all’oggetto contestandone alcune anomalie.

Secondo l’esponente la procedura in esame sarebbe viziata dalle seguenti irregolarità: a) nonostante il bando prevedesse che i partecipanti dichiarassero di "avere gestito, nell'ultimo biennio, servizi afferenti alla presa in carico di richiedenti, titolari di protezione internazionale di cui al presente bando, per conto di Enti Pubblici, con l'indicazione dei relativi importi, delle date e della durata di ogni servizio”, nella dichiarazione sostitutiva il Presidente della Cooperativa Sociale NSG si è limitato a riportare, pedissequamente, il testo della Delibera della Giunta Municipale senza alcuna indicazione in merito ad importi e durata di ogni servizio; b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso di selezione e la data di scadenza del medesimo il Comune ha stipulato un protocollo d’intesa con la Cooperativa Sociale di cui sopra che - sempre secondo l’esponente - “oltre ad avvantaggiare la parte, dava già per acquisito il risultato della selezione prima ancora che questo questa presentasse domanda di partecipazione”; protocollo che, tra l’altro, tale cooperativa ha presentato tra i titoli “da valutare ai fini della formulazione della graduatoria”.

Sulla base dell’esposto, l’Autorità ha avviato una specifica istruttoria, per accertare la fondatezza delle sopra indicate contestazioni.

Il Comune ha presentato una relazione corredata da documentazione, con la quale, in sintesi, ha sostenuto che:

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Considerazioni

- Sul sistema SPRAR

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, istituito con la legge n. 189/2002 (art. 32, comma 1-sexies), è uno speciale sistema di tutela con cui il Ministero dell’Interno, attraverso la rete degli enti locali e il supporto dei soggetti operanti nell’ambito del terzo settore, garantisce la realizzazione di progetti di “accoglienza integrata” che - come specificato nel sito dedicato del Ministero - «superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico».

Dal medesimo sito emerge altresì che le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono:

- il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello;

- la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;

- il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata";

- le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti "enti gestori", soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;

- la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Secondo la legge, il Ministero partecipa in misura non superiore all’80% al finanziamento del costo complessivo dei singoli progetti territoriali; le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse dell’istituito “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo”, la cui dotazione è costituita da risorse stanziate dallo stesso Ministero, dalle assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati e da donazioni e contributi eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.


- Sulle procedure per l’affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela degli immigrati

Come già chiarito nella Deliberazione Avcp n. 25/2012, e riconosciuto dalla stessa Amministrazione, i servizi in argomento appartengono alla categoria dei servizi sociali e pertanto si inquadrano nell’All. IIB del Codice dei Contratti con la conseguenza che: i) «le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i principi del Trattato, dai quali discende anche il vincolo di predeterminazione dei criteri selettivi nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione di una analitica indicazione delle componenti della prestazione»; ii) «quando il valore dell'appalto sia superiore alla soglia comunitaria è opportuna una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 D.Lgs. 163/2006R come applicabile anche ai contratti c.d. esclusi»; iii) «in caso di utilizzo di risorse pubbliche, nell’ambito di un progetto di coprogettazione, l'individuazione del soggetto privato affidatario dei servizi va effettuata mediante confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio» (v. dispositivo Deliberazione citata).

Il Comune tuttavia, contraddittoriamente rispetto all’adesione formalmente manifestata a tale orientamento, sulla base del presupposto giuridicamente infondato per il quale la procedura in discussione sarebbe “una manifestazione di interesse e non un appalto pubblico”, ha espletato una gara che di fatto non rispetta alcuno dei principi sopra richiamati, così creando, di fatto, una tipologia di procedura selettiva che non trova riscontro in alcuna normativa comunitaria e/o nazionale.

D’altra parte le stesse motivazioni addotte nella nota di risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie, con le quali si contesta l’appartenenza dell’affidamento in disamina al genus dell’appalto pubblico, appaiono di per sé contraddittorie laddove si conferma comunque il loro inquadramento nell’alveo applicativo dell’art. 20, allegato IIB del Codice.

I servizi ricompresi in tale allegato, infatti, per la loro particolare natura godono di un regime normativo, per così dire, alleggerito, ma non possono affatto considerarsi estranei all’applicazione della disciplina pubblicistica, tanto che l’art. 27 del Codice stabilisce che in ogni caso «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto».

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Il Consiglio

- ritiene che l’aggiudicazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale alla cooperativa sociale NSG da parte del Comune di Chiaramonte Gulfi sia avvenuto in difformità dalle norme che regolano l’affidamento dei servizi sociali di cui all’Allegato II B

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