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Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 04/12/2015, n. 56

Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall’Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall’Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall’ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall’Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014, dall’Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015, dall’Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015 e dall’Ordinanza n. 36 del 29 luglio 2015. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.
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Testo del provvedimento

Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74R, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225R recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un’area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell’attività produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012R, che all’art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1-bis), come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall’art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm sussiste l’esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell’utilizzo di risorse pubbliche;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241R, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto l’articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto… .”(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all’art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (in seguito D.M. 14 gennaio 2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l’assegnazione dei contributi per i beni mobili strumentali all’attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95R, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159R, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa);

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 29 del 28 Agosto 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e s.m.i.;

- n. 32 del 30 Agosto 2012, recante “Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara.

Rettifica Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del 18/07/2012” e s.m.i.;

- n. 51 del 5 ottobre 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e s.m.i;

- n. 57 del 12 ottobre 2012R recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;

- n. 86 del 6 Dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e s.m.i.;

- n. 66 del 7 giugno 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decretolegge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”;

- n. 119 dell'11 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”;

- n. 131 del 18 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;

- n. 9 del 7 febbraio 2014 del Presidente Errani in qualità di Commissario Delegato recante “Integrazioni e modifiche alle Ordinanza nn. 29,51, 68/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n.131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”;

- n 71 del 17 ottobre 2014 del Presidente Errani in qualità di Commissario Delegato recante “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51,e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”;

- n. 8 del 23 febbraio 2015 del Presidente Bonaccini in qualità di Commissario Delegato recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”;

Sentito in data 24 Settembre 2012 il Comitato Tecnico Scientifico costituito ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico” (in seguito L.R. n. 19/2008);

Sentita in data 3 ottobre 2012 l’Agenzia del Territorio della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174R, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1R, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” convertito con Legge n. 11 del 1 febbraio 2013, che ha modificato l’articolo 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, prevedendo che possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 recante “Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013R recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l’art. 6;

Visto l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015R, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Sentito in data 27 ottobre 2015 il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell’08 giugno 2012, recante “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo”;

Considerato che si ritiene necessario:

- provvedere all’approfondimento della disciplina relativa all’applicazione della normativa sui costi ammissibili in relazione ad interventi di demolizione e ricostruzione dei beni immobili;

- prorogare il termine per la presentazione delle domande al 31 marzo 2016 ed il termine per la fine degli interventi al 31 marzo 2017, per l’area Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo con esclusione delle imprese attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine di presentazione delle domande era già definito al 30 giugno 2015, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2016;

- provvedere all’adeguamento dei termini di valutazione delle domande sia in fase di concessione che in fase di erogazione, in considerazione della numerosità e della complessità delle istanze pervenute e della relativa documentazione;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell’Ordinanza n. 57/2012R e ss.mm, al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato


DISPONE


1. di procedere alla modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012R “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, come modificata dall’Ordinanza n. 64/2012, dall’Ordinanza n. 74/2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 , dall’Ordinanza n.70 del 16 Ottobre 2014, dall’Ordinanza n. 71 del 16 ottobre 2014 dall’Ordinanza n.81 del 5 Dicembre 2014, dall’Ordinanza n. 8 del 23 Febbraio 2015, dall’Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015 dall’Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015 e dall’Ordinanza n. 36 del 29 luglio 2015, così come segue:

- il comma 6 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

6. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31 marzo 2017 con esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine viene definito al 30 settembre 2016.

- il comma 14 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

14. Per gli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato, industria nonché per interventi di ripristino di fabbricati rurali strumentali con strutture portanti in muratura e con tipologia edilizia riconducibile a quella ordinaria in muratura, destinati esclusivamente ad attività produttiva, la determinazione del contributo avviene con i parametri stabiliti dalle Ordinanze sugli edifici e unità immobiliari ad uso abitativo per i diversi livelli operativi. Il costo convenzionale a metro quadrato per le diverse destinazioni d’uso e per gli interventi previsti è stabilito alla Tabella B allegata.

- il comma 16 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

16. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l’immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, il contributo è commisurato alle tipologie del danno subito, di cui alle Tabelle A), B), D) E) ed F) e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore; nel suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo di tutti gli interventi necessari alla realizzazione della nuova costruzione, compresa la demolizione del manufatto preesistente ed i connessi costi di smaltimento e il trasporto dei materiali demoliti. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo degli interventi, così come sopra definito, ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all’Allegato 2) alla presente Ordinanza, rapportato alla superficie complessiva dell’edifico oggetto di demolizione ovvero di ricostruzione se inferiore.

- nell’art. 4 viene inserito il comma 17 con la seguente formulazione:

17. Il confronto per la determinazione del minore importo tra il costo dell’intervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all’Allegato 2) alla presente Ordinanza avviene, di norma, per ogni singolo immobile. Qualora tale confronto non sia possibile, perché il numero di immobili nella configurazione alla data del sisma risulta diverso da quello previsto alla ripresa dell’attività (cd. comparto), la determinazione del minore importo può avvenire comparando la somma dei costi degli interventi delle nuove costruzioni alla somma dei costi convenzionali degli edifici danneggiati alla data del sisma, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.

- nell’art. 6 viene inserito il comma 2bis con la seguente formulazione:

2bis. Qualora un’impresa affittuaria o comodataria di un immobile danneggiato dal sisma, già beneficiaria di un contributo per delocalizzazione parziale e temporanea dell’attività e rientrata nell’immobile in cui era insediata al momento del sisma, dimostri, con adeguata documentazione a supporto, il mancato deposito da parte del proprietario dell’immobile stesso della verifica di sicurezza nei termini di legge, è possibile per la stessa impresa presentare un’ulteriore domanda di delocalizzazione al fine del rimborso delle spese sostenute per la delocalizzazione dell’attività produttiva in un nuovo immobile, nella percentuale definita al comma 4 del successivo art. 11 con esclusione delle imprese attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine di presentazione delle domande era già definito al 30 giugno 2015. I costi riconosciuti saranno al netto di quelli già ammessi nella prima delocalizzazione.

- l’art. 8 viene sostituito con la seguente formulazione:

Art. 8 (Presentazione delle domande) — 1. I soggetti indicati nell’articolo 1 dovranno: presentare la domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - tramite la compilazione e validazione della stessa sull’applicativo appositamente predisposto e disponibile dal 15 novembre 2012 sul sito web www.regione.emiliaromagna.it/terremoto, entro la data del 31 marzo 2016, con le modalità previste dall’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 131/2013, con esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine viene definito al 30 giugno 2015. I beneficiari appartenenti all’Area “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo” e i proprietari di beni al servizio delle attività agricole e agroindustriali non rientranti tra le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà e pur avendone i requisiti:

- non abbiano potuto inviare, entro il 31 marzo 2014, l'istanza preliminare prevista dal comma 1 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 131/2013,

- non abbiano fatto richiesta al Commissario Delegato di autorizzazione tardiva a depositare la domanda di contributo, entro il 30 giugno 2015 potranno richiedere al Commissario Delegato, tramite l'applicativo SFINGE, di depositare comunque la domanda di contributo anche in mancanza dell’istanza di prenotazione o della conferma della stessa, rappresentando le motivazioni che hanno impedito l’inoltro della stessa istanza e fornendo le informazioni di cui al comma 1 dell’art. 4 dell’Ord. 131/2013 entro il termine del 31/12/2015.

Le istanze tardive, presentate successivamente alla data della presente Ordinanza, saranno ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015.

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

− allegare alla domanda, pena la irricevibilità della stessa, la seguente documentazione obbligatoria:

a. nel caso di interventi relativi agli immobili: una relazione descrittiva e particolareggiata contenente il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico redatto sulla base della normativa tecnica vigente con l’indicazione delle caratteristiche degli interventi previsti per il miglioramento sismico se richiesto o delle altre caratteristiche rilevanti per la determinazione delle eventuali maggiorazioni sui costi convenzionali; la relazione descrittiva degli interventi strutturali sui beni immobili, con il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente, la descrizione delle finiture connesse, l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori e dell’eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano stati affidati entro la data del 12 ottobre 2012, la scelta dell’impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l’acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Nel caso di imprese soggette all’obbligo di gara per l’affidamento dei lavori, la comunicazione dell’impresa affidataria dei lavori verrà effettuata al SII successivamente, entro i 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva;

b. nel caso di interventi relativi alle scorte e/o ai prodotti: una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;

c. nel caso di interventi relativi ai beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature: una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l’indicazione dettagliata dei relativi costi;

d. nel caso di interventi di delocalizzazione: una relazione descrittiva delle modalità della delocalizzazione e la descrizione dei relativi costi nel caso di delocalizzazione temporanea; nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 13 bis dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012R, il progetto di delocalizzazione e il progetto di recupero;

e. in tutti i casi: una perizia giurata, a cura del professionista abilitato; in caso di interventi sugli immobili il professionista deve essere incaricato – in tutto o in parte - della progettazione; la perizia deve contenere quanto previsto al successivo art. 9 comma 2, coerentemente con le relazioni descrittive e secondo le modalità previste negli art. 4, 5 e 6 della presente Ordinanza;

f. la scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare. La sintesi del progetto è soggetta alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del d.l. 33/2013.

2. La domanda compilata sull’applicativo web dovrà inoltre contenere:

− la descrizione dell’azienda e dell’attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1;

− la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente Ordinanza;

− la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all’art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012, i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo;

− la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all’Autorità competente; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all’effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;

− la documentazione fotografica del danno subito dall’edificio, dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti, qualora tale documentazione sia producibile;

− copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 7 o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2272922 2278212
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

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