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Circ.Ass.R. Sicilia 27/03/1998, n. 6008

Bonifica delle discariche. Articolo 7 della L.R. 21.4.95, n. 40, art. 17, D.Leg.vo 22/97.
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TESTO DEL DOCUMENTO

L'art. 7 della L.R. n. 40, modificato dal V comma dell'art. 7 della L.R. n. 71 ha previsto che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. n. 40/95, le province regionali avrebbero dovuto predisporre progetti di bonifica e recupero di tutte le discariche realizzate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 915/82.

Le province regionali, individuate le discariche ex art. 12 D.P.R. n. 915/82 che necessitano di interventi di bonifica, hanno pertanto trasmesso a questo Assessorato l'elenco delle stesse, in ordine prioritario di interventi, opportunamente motivato da considerazioni tecniche, igienico-ambientali ed economiche.

Questo Assessorato ha quindi predisposto, con le procedure di cui alla L.R. n. 10/93, il relativo programma triennale di spesa di cui al comma 2 dello stesso articolo 7; detto programma è stato approvato con decreto n. 737/10 del 10 novembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997 al registro 1, foglio 88, notificato alle province regionali, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

All'erogazione dei finanziamenti si provvederà secondo il programma triennale di spesa, in base alle disponibilità per ciascuno esercizio finanziario, ai sensi della L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

Ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7, L.R. n. 40/95, i progetti verranno approvati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, in conferenza servizi, ai sensi dell'art. 3 della stessa L.R. n. 40/95.

Premesso che una corretta realizzazione e gestione delle discariche, ex art. 12 del D.P.R. n. 915/82, non avrebbe dovuto comportare danni all'ambiente e quindi la necessità di interventi di bonifica, tuttavia con l'art. 7 suddetto il legislatore ha reso possibile, anche con la immediata disponibilità di risorse economiche, la bonifica di siti già adibiti a discarica ex art. 12, che attualmente arrecano danno all'ambiente, ma non ha altresì trasferito, in via generale, le competenze in materia dalle amministrazioni comunali a quelle provinciali.

La competenza comunale è stata poi confermata dall'art. 17 del D.L.vo n. 22/97, Rin base al quale i comuni che abbiano la necessità di

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