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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dirig.R. Campania 05/08/2015, n. 119
D. Dirig.R. Campania 05/08/2015, n. 119
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Testo del provvedimentoIL DIRIGENTE PREMESSO CHE: a. con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; b. il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto; c. il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell’ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi; d. il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; e. lo stesso comma 4 stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e precisa che la stessa deve contenere l'obbligo, a seguito della dismissione dell'impianto, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione; f. con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche” dell’Area Generale di Coordinamento “ Sviluppo Settore Secondario” la struttura regionale responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387; g. il comma 1, dell’art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell’art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell’AGC 12, rinominata “Sviluppo Economico”, il Settore 04 “Regolazione dei Mercati” struttura a cui, tra l’altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi; |
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Allegato A - Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili1. Introduzione Le presenti disposizioni costituiscono norme di dettaglio della disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, previste dal comma 4 dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e disciplinate dal D.M. 10 settembre 2010, stipulate a favore della Regione Campania nella qualità di Ente autorizzante. 2. Tipologie di impianti Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano ai seguenti impianti: 1) impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kW; 2) impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW; 3) impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW; 4) impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kW; 5) impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW. 3. Tipologie di garanzia, garante e modalità di presentazione La garanzia, che è a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, deve essere presentata, come previsto dal Decreto di Autorizzazione, prima dell’inizio dei lavori all’Ente autorizzante. Sono ammesse garanzie delle seguenti tipologie: 1) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito iscritte all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs 385/93 e s.m.i.; 2) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni, con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all’Albo IVASS (ex ISVAP) o da Intermediari finanziari, iscritti negli albi tenuti dalla Banca d’Italia, abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi dell'a |
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Allegato B - Schema di fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle opere di messa in pristinoParte di provvedimento in formato grafico |
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