FAST FIND : NR33354

Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 30/04/2015, n. 16

Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall’Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall’Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014 e dall’Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO


ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, " Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D.L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"; (in seguito D.M. 1° giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un'area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell'attività produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1-bis), come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. sussiste l'esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D.Lgs. n. 123/1998);

Visto l'articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere "ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto ...." (in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11-bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l'art. 5-bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Ritenuto che gli interventi di "rafforzamento locale" così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (in seguito D.M. 14 gennaio 2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l'assegnazione dei contributi per i beni mobili strumentali all'attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (in seguito D.L. n. 95/2012);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito in legge dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d'Intesa);

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C (2012) 9471 final e C (2012) 9853 final;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 29 del 28 Agosto 2012, recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili" e s.m.i.;

- n. 32 del 30 Agosto 2012, recante "Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara. Rettifica Ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5 luglio 2012 e n. 11 del 18 luglio 2012" e s.m.i.;

- n. 51 del 5 ottobre 2012, recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)" e s.m.i.;

- n. 86 del 6 Dicembre 2012 recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)" e s.m.i.;

- n. 66 del 7 giugno 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la seconda - n. 103 8 ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012";

- n. 119 dell'11 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante "Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.";

- n. 131 del 18 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29,51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013";

- n. 9 del 7 febbraio 2014 del Presidente Errani in qualità di Commissario Delegato recante "Integrazioni e modifiche alle Ordinanza nn. 29,51, 68/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n. 131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.";

Sentito in data 24 Settembre 2012 il Comitato Tecnico Scientifico costituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico" (in seguito L.R. n. 19/2008);

Sentita in data 3 ottobre 2012 l'Agenzia del Territorio della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012" (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012". Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale" convertito con legge n. 11 del 1° febbraio 2013, che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, prevedendo che possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 recante "Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012";

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l'art. 6;

Sentito in data 17 marzo 2015 e in data 30 aprile 2015 il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell'8 giugno 2012, recante "Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo";

Considerato che si ritiene necessario introdurre procedure semplificate in riferimento alla concessione di contributi per gli interventi relativi agli immobili e alla ricostituzione delle scorte, nonché specificare la disciplina relativa al Direttore dei lavori per quanto riguarda gli interventi sugli immobili;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'Ord. reg. n. 57/2012 e ss.mm., al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato


Dispone


1. di procedere alla modifica dell'Ord. reg. n. 57 del 12 ottobre 2012 R "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", come modificata dall'Ord. reg. n. 64/2012, dall'Ord. reg. n. 74/2012, dall'Ord. reg. n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ord. reg. n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ord. reg. n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ord. reg. n. 3 del 27 gennaio 2014, dall'Ord. reg. n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ord. reg. n. 70 del 16 ottobre 2014, dall'Ord. reg. n. 81 del 5 dicembre 2014 e dall'Ord. reg. n. 8 del 23 febbraio 2015, così come segue:

- il comma 4 dell'art 1 viene sostituito con la seguente formulazione:

4. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo, anche se non soggette a verifica Aedes, strutturalmente integrate con l'edificio principale non riconducibile all'edilizia residenziale o strumentali all'attività produttiva svolta in immobili riconducibili all'edilizia residenziale.

- l'art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

Articolo 4 - (Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli immobili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 e tempi di realizzazione)

1. Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, è pari alla minore somma tra:

- il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l'I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell'Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività. I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste.

1-bis. Per gli interventi relativi agli immobili, in cui i danni sono quantificati, sulla base dei costi convenzionali di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell'Allegato 2, in un ammontare inferiore ad euro 100.000,00, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non detraibile, il contributo concedibile è determinato sulla base della dichiarazione del professionista, incaricato di redigere la perizia, di avere quantificato i costi sostenuti o da sostenersi per gli interventi realizzati o da realizzare, applicando l'"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche", pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.. Per i suddetti interventi, in fase di erogazione, il beneficiario dovrà rendere disponibile, ai fini della verifica della congruità dei costi degli interventi effettuati con i Prezzari, i computi metrici consuntivi, anche per macrovoci, oltre alla documentazione delle spese sostenute ed alle relative quietanze.

2. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata. Nel progetto di ricostruzione, presentato nella domanda di cui al successivo art. 8, tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell'attività produttiva. Nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo - inserite in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale non riconducibile ad edilizia residenziale - la superficie massima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento previsto alle Tabelle individuate all'Allegato 2.

3. Per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico anche ai fini dell'agibilità sismica prevista dall'art. 3, commi 7, 7-bis, 8 e 8-bis del D.L. n. 74/2012, e per quelli di demolizione e ricostruzione, il contributo è commisurato al livello del danno subito ed al tipo di intervento da realizzare secondo quanto previsto nell'Allegato 2. In particolare per gli interventi di rafforzamento locale si applicano i parametri di cui all'Allegato 2, Tabella A, lettere b) c) e per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico quelli di cui alla stessa Tabella, lettere d) ed e), mentre per la demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti quelli riportati in calce alle tabelle dell'Allegato 2.

4. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realizzati in fase successiva al rafforzamento locale, di cui alle lettere b) e c) della Tabella A dell'Allegato 2, che ha consentito di acquisire l 'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, il contributo è commisurato alle opere necessarie per conseguire il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto previsto per le nuove costruzioni, sulla base dei parametri indicati in Tabella C dell'Allegato 2.

5. Gli interventi di miglioramento sismico successivi al rafforzamento locale sono assoggettati ai titoli abilitativi ai fini edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente.

6. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31 dicembre 2016 con esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine viene definito al 30 settembre 2016. Qualora non venga riconosciuta la proroga dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) "Durata" della Decisione di esecuzione della Commissione C (2012) 9471 del 19 dicembre 2012, il termine suddetto resta definito al 31 dicembre 2015. Dell'eventuale avvenuto riconoscimento verrà data comunicazione sui siti della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

> 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;

> 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;

> 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, per le delocalizzazioni temporanee e per i danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012, fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi eccedenti i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

La percentuale massima, relativa alle spese tecniche, deve intendersi in riferimento ai costi complessivi per ogni tipologia di intervento da effettuarsi per ciascuna unità locale. In fase di Stato Avanzamento Lavori potrà essere erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'85% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei successivi SAL.

Ai fini della presente Ordinanza, il contributo per le spese tecniche tiene inoltre conto del Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013 e dall'Allegato A al Decreto del Commissario n. 53 del 17 gennaio 2014.

Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel costo dell'intervento nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000,00 euro;

- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00 euro, fino a 500.000,00 euro,

- 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000,00 euro, fino a 3.000.000 di euro;

- 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente i 3.000.000,00 di euro.

A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

8. I costi convenzionali di cui alla Tabella A), D), E) ed F) sono comprensivi sia delle opere strutturali che delle finiture necessarie; per quanto concerne gli interventi riconducibili alla Tabella B le percentuali fra interventi strutturali e opere di finitura sono quelle previste nelle Ordinanze 29/51/86 del 2012 e s.m.i..

9. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connessi con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività.

10. Sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori; le varianti che comportano un aumento di contributo, non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori, debitamente motivate, e successivamente valutate e, se ritenute congrue, approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell'importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia. In caso di varianti in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett. a) in sede di liquidazione.

11. Nel caso in cui gli immobili danneggiati fossero, al momento degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in disponibilità di un'impresa in base ad contratto di leasing, i contributi potranno essere chiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta saranno valutati dal SII, secondo le seguenti modalità:

a) i contributi relativi agli interventi di riparazione con rafforzamento locale e di miglioramento sismico potranno essere chiesti:

- dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi finanziati;

- dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata, sia quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo;

b) i contributi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione potranno essere chiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio:

- dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico oppure qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione. In questo caso:

- il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione della società di leasing che autorizza e approva, sollevando il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti, l'intervento di demolizione e ricostruzione;

- il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.

Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione debbano essere effettuati su di un immobile totalmente distrutto a causa degli eventi sismici il conduttore potrà chiedere i relativi contributi a condizione che abbia, prima della domanda, riscattato il terreno su cui l'immobile distrutto insisteva alla data del sisma.

- dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore oppure qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale.

In tutti i casi in cui la domanda è presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente dovrà allegare una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso che comporta la risoluzione del contratto di leasing e, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

11-bis. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui al comma 3 dell'articolo 6 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. da effettuarsi in immobili la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di leasing i contributi potranno essere richiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta saranno valutati dal SII, e indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio esclusivamente dal conduttore del bene nei seguenti casi:

- Nel caso in cui l'immobile sede di delocalizzazione sia già costruito. In questo caso:

- il contributo è pari al 100% del minore importo tra quello corrispondente al danno subito dall'immobile sede di attività del conduttore al momento degli eventi sismici, calcolato secondo i costi parametrici di cui alle Tabelle A, B, D, E, F dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm, e il costo al mq netto quale risulta nell'atto di compravendita tra la società di leasing acquirente e il proprietario;

- il conduttore dovrà dimostrare che l'immobile di nuova localizzazione è conforme alla normativa vigente in materia di costruzioni antisismiche (D.M. 14 gennaio 2008 - NTC08) oppure è stato adeguato sismicamente alla sopra citata normativa con un livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello previsto per un immobile di nuova costruzione nonché allegare alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;

- nel caso in cui l'immobile sede di delocalizzazione sia da costruire o in costruzione (leasing in costruendo) e lo stesso conduttore sostenga le spese di costruzione e alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.

- nel caso in cui l'immobile sede di delocalizzazione necessiti di interventi di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso sostenga le relative spese;

- nel caso in cui l'immobile sede di delocalizzazione necessiti di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico oppure, anche qualora nel contratto di leasing non sia specificata tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione. In questo caso:

- il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione della società di leasing che autorizza e approva, sollevando il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti, l'intervento di demolizione e ricostruzione e che dichiara la congruità dei costi del progetto rispetto al valore che l'immobile aveva al momento del sisma;

- il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.

In tutti i casi il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, che comporta la risoluzione del contratto di leasing e, nel caso di demolizione e ricostruzione, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

12. Relativamente ad interventi di ricostruzione di stalle, fienili e fabbricati rurali strumentali, in genere è ammessa la ricostruzione in diminuzione con riferimento alle volumetrie esistenti al momento del sisma, come previsto al comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, nel caso in cui le stalle, fienili e fabbricati rurali siano gravemente danneggiati e/o distrutti dagli eventi sismici, secondo i parametri indicati all'Allegato 2 Tabelle A, D, E ed F lettere a), d) ed e).

13. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione rimangono sospesi i termini relativi ai contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti, fatti salvi i casi di recesso da parte del conduttore (locatario).

14. Per gli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato, industria con tipologie costruttive riconducibili a quelle di tipo residenziale nonché per interventi di ripristino di fabbricati rurali strumentali con tipologia edilizia riconducibile a quella ordinaria in muratura, destinati esclusivamente ad attività produttiva, la determinazione del contributo avviene con i parametri stabiliti dalle Ordinanze sugli edifici e unità immobiliari ad uso abitativo per i diversi livelli operativi. Il costo convenzionale a metro quadrato per le diverse destinazioni d'uso e per gli interventi previsti è stabilito alla Tabella B allegata.

15. I livelli operativi sono determinati sulla base della combinazione degli "stati di danno" e dei "valori di vulnerabilità" stabiliti nelle tabelle allegate alle Ordinanze nn. 29/51/86 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

16. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l'immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, il contributo è commisurato alle tipologie del danno subito, di cui alle Tabelle A), B), D) E) ed F) e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore; nel suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo della nuova costruzione. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all'Allegato 2) alla presente Ordinanza, rapportato alla superficie complessiva dell'edifico oggetto di demolizione ovvero di ricostruzione se inferiore.

- dopo l'art. 4 viene introdotto l'art. 4-bis:

Art. 4-bis - (Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi a reti di distribuzione)

1. I costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi a ricostruzione di reti di distribuzione e relativi impianti, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e del progetto di ricostruzione vengono quantificati con le seguenti modalità:

- Demolizione e ricostruzione di cabine elettriche: qualora gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica contenuti nelle cabine oggetto di demolizione non siano recuperabili ed utilizzabili, a seguito della ricostruzione della cabina stessa, i costi ammissibili a contributo sono determinati, sulla base del successivo art. 5 e accertati dal SII, secondo le modalità e le percentuali definite per i beni mobili strumentali all'attività;

- Demolizione e ricostruzione di torri acquedottistiche: qualora le torri acquedottistiche, oggetto di demolizione, non vengano ricostruite ma sostituite con una rete di distribuzione alternativa, funzionalmente equivalente alle torri danneggiate, i costi ammissibili a contributo, verificata la necessità tecnica dell'intervento, sono i minori tra quelli previsti per la ricostruzione degli immobili e quelli per la costruzione di una nuova rete acquedottistica, comunque determinati secondo le percentuali definitive per i beni immobili.

- il comma 1 dell'art. 5 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e sottoposta alla verifica del SII, deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri ovvero a beni strumentale in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, tipico o atipico, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente, e basarsi sul costo di sostituzione, al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato) o sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. Qual

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1766301 1792921
TESTO COORDINATO DELLE ORDINANZE NN. 57/2012, 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 81/2014 e 16/2015

Omissis. Si veda il testo coordinato dell’Ord. reg. 12/10/2012, n. 57

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